L’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E L’ADOZIONE MITE

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L’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E L’ADOZIONE MITE

L’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E L’ADOZIONE MITE

Argomento

Adozione

Trama

L’avv. Claudia Carbone presenta l’articolo n°44 della Legge 184/1938.

Il suddetto articolo prevede quattro tipi di adozione in casi particolari, applicabili nei confronti di quei minorenni che non possono essere dichiarati in stato di adottabilità sul territorio dello Stato italiano. Nello specifico, distinguiamo:

- l’adozione a favore dei parenti o terzi estranei;

- l’adozione da parte del coniuge del genitore;

- l’adozione del minore portatore di handicap;

- l’adozione per impossibilità di affidamento preadottivo.

Chi può adottare nei casi particolari?

1) Le persone coniugate e non separate: non si richiede che il legame matrimoniale persista da un certo periodo di tempo. L’unica condizione è quella che il minorenne debba essere adottato da entrambi i genitori.

2) Alla persona singola non coniugata.

3) Per estensione interpretativa, ai conviventi more uxorio.

Per ciò che concerne l’età, è previsto solo un limite minimo secondo cui l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella dell’adottando. Tuttavia, vi è un’eccezione. Essa riguarda i casi di adozione da parte del coniuge del genitore. Qui la regola viene considerata costituzionalmente illegittima in quanto viola l’art. 30 della Costituzione. Dunque, in questo caso, si può derogare anche al limite minimo di età.

Per procedere con l’adozione in casi particolari è richiesto il consenso da parte dell’adottante e del suo coniuge o convivente, dell’adottando ultraquattordicenne, del rappresentante legale (non vincolante).

Con l’adozione in casi particolari, il bambino o ragazzo entra a far parte della famiglia dell’adottante, assume il suo cognome e lo antepone al proprio, ma non scioglie i legami verso la famiglia d’origine. L’adottante non ha nessun diritto successorio nei confronti dell’adottato; quest’ultimo, invece, essendo equiparato ai figli legittimi dell’adottante, mantiene i diritti successori… così come anche nei confronti della sua famiglia di origine.

Con l’ordinanza 1476/2021 la Corte di Cassazione, facendo riferimento all’adozione in casi particolari e al fatto che questa non rescinde i rapporti con la famiglia d’origine, ha aperto le porte in Italia “all’adozione mite”. Quest’ultima viene applicata ed elaborata in quelle situazioni dove vi è un abbandono dal carattere semipermanente o ciclico e si ritiene possa essere opportuno che il trapianto del minore nella nuova famiglia sia accompagnato dal mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine. Del resto, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sottolineato che la sottrazione di un bambino o ragazzo dalla sua famiglia di origine è una soluzione “residuale” e che non può essere giustificata dal solo fatto che in questo modo il minorenne vivrebbe in un ambiente più favorevole e congeniale alla sua educazione.

Tipo

Riflessione / Relazione / Lezione / Convegno / Approfondimento

Autore/Editore Video

Avvocato Claudia Carbone

Durata

5.23

URL d'Origine

https://www.youtube.com/watch?v=svECp5R7HUQ

Lingua

Italiano

Sottotitoli

Giudizio

Valutazione Complessiva:
5
/5
Qualità nella trattazione del Tema:
5
/5
Efficacia Comunicativa:
5
/5
Qualità tecnica del Video:
5
/5
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