Guida per Aspiranti Famiglie Affidatarie – Lezione 10

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Guida per Aspiranti Famiglie Affidatarie – Lezione 10

Guida per Aspiranti Famiglie Affidatarie – Lezione 10

Argomento

Guida per Aspiranti Famiglie

Trama

Nella 10° lezione della “Guida completa per Aspiranti Famiglie Affidatarie” elaborata, ricordiamo, dal Centro Studi della Federazione di Progetto Famiglia, vengono approfondite  ̶  attraverso 5 domande e risposte  ̶  quali sono le zone intermedie tra l’affido e l’adozione e in quali casi l’affidamento familiare può trasformarsi in adozione. Procediamo:

Gli affidatari possono adottare il bambino?

La legge stabilisce che qualora, durante il percorso di affido, il bambino dovesse diventare adottabile, gli affidatari possono rendersi disponibili all’adozione solo se posseggono i requisiti di adottabilità dalla Legge. Quest’ultima, inoltre, stabilisce anche che questa disponibilità deve essere accolta con priorità dal Tribunale per i Minorenni rispetto alle altre coppie in lista di attesa, purché corrisponda al bene di quel bambino/ragazzo.

Questa circostanza dunque non può essere utilizzata come “una via alternativa” per giungere all’adozione. Il passaggio all’adottabilità, ricordiamo, è un’eventualità: l’affidamento, infatti, potrebbe restare tale.

Cos’è l’affido a rischio giuridico di adozione?

Trattasi di una particolare tipologia di accoglienza che viene proposta dal Tribunale per i Minorenni alle coppie che hanno dato la disponibilità per l’adozione. Nello specifico, riguarda quelle situazioni nelle quali i minorenni probabilmente verranno dichiarati adottabili in quanto il Tribunale ha già avviato le procedure per accertare lo stato di abbandono materiale e morale del bambino o del ragazzo.

Poiché dall’avvio della suddetta procedura alla dichiarazione di adottabilità possono trascorrere anche vari mesi, se il Tribunale ritiene altamente probabile che il minorenne giunga ad essere dichiarato adottabile, può decidere di inserirlo fin da subito presso la coppia adottiva cui ha deciso di abbinarlo.

Si tratta dunque dell’anticamera dell’adozione: ha infatti poco a che fare con l’affido, che punta invece a favorire i rapporti con la famiglia e il rientro presso quest’ultima.

Che cos’è l’affidamento preadottivo?

Nell'ordinamento giuridico italiano con questo termine s’intende il primo anno di adozione di un bambino. Siamo dunque nella fase in cui il minorenne è già stato dichiarato adottabile, è stato abbinato ad una coppia adottiva ed è stato accolto da quest’ultima.

Durante questo primo anno, laddove dovessero emergere gravi motivi, la coppia può rinunciare all’adozione annullandone così gli effetti. I Servizi sociali territoriali, al contempo, in questa fase hanno il compito di monitorare la situazione. Al termine dell’affidamento preadottivo il Tribunale, se non sono emersi elementi ostativi, procederà con la pronuncia definitiva dell’adozione.

Cos’è l’adozione in casi particolari?

Si tratta di una tipologia disciplinata dall’art. 44 della Legge 184/83 ed è una sorta di “versione attenuata” dell’adozione. Quest’attenuazione si sostanzia nella presenza di alcune effetti particolari tra i quali, ad esempio, il mantenimento del cognome originario del bambino al quale si aggiunge quello della famiglia adottiva. Un'altra differenza consiste nella non attivazione dei legami di parentela tra i bambini adottati e i parenti dei genitori adottivi: il bambino, dunque, diventa a tutti gli effetti il figlio dei genitori adottanti ma non diventa il fratello, il cugino, il nipote degli altri membri della rete familiare.

Essa viene disposta quando, pur non essendoci i termini per l’adozione piena di un bambino, si mira ad assicurare al minore un inserimento familiare definitivo e non temporaneo come avviene nell’affido. I casi più frequenti nei quali si ricorre all’adozione in casi particolari sono, ad esempio: l’adozione da parte dei parenti; da parte del coniuge del genitore del bambino adottato; l’adozione di bambini e ragazzi potatori di handicap.

Cos’è invece l’adozione mite?

Si tratta di una modalità di attuazione e interpretazione dell’adozione in casi particolari. Attivamente proposta da alcuni tribunali per i minorenni, consiste nel proporre ad un genitore in difficoltà di cedere parzialmente il figlio ad un’altra coppia, rinunciando all’esercizio della sua responsabilità genitoriale pur mantenendo contatti e relazioni affettive.

Questa modalità ha raccolto molte obiezioni in quanto, al di là delle finalità, rischia di non tutelare fino in fondo la famiglia di origine del bambino, impedendo di lavorare sui possibili margini di rientro dello stesso.

Se durante l'ascolto e la visione del video sono sorti dubbi o domande, i nostri esperti saranno lieti di poter rispondere al numero verde 800-661592 e all'indirizzo mail campagna_volontari@progettofamiglia.org

Tipo

Autore/Editore Video

Progetto Famiglia Centro Studi

Durata

13:23

URL d'Origine

https://m.youtube.com/watch?v=ejtAa2jLnLo&list=PLeJYKW7rxuGLvSfJwP--iEOYq3N-9s46n&index=10

Lingua

Italiano

Sottotitoli

Giudizio

Valutazione Complessiva:
5
/5
Qualità nella trattazione del Tema:
5
/5
Efficacia Comunicativa:
5
/5
Qualità tecnica del Video:
5
/5
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