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La legge interviene per salvaguardare i diritti dei soggetti in formazione stranieri. Parte II.
La tutela del minore straniero
Il Testo Unico sull’immigrazione si conforma al principio di superiore interesse del minore, che ritroviamo all’art.28 co.3, in quanto fa un passo indietro rispetto ai principi tipici dell’immigrazione. Nell’art.2, il legislatore ha sottolineato il principio secondo il quale allo straniero sono riconosciuti i diritti fondamentali dell’essere umano. In questa situazione, la determinazione dell’età diventa un passaggio fondamentale sia per capire se si tratta realmente di un minore, sia per capire se è realmente beneficiario di tali diritti. La normativa applicabile per la maggiore età è quella italiana, salvo specifiche disposizioni dall’ordinamento di altri paesi.
<<Il legislatore ha sottolineato il principio secondo il quale allo straniero sono riconosciuti i diritti fondamentali dell’essere umano>>
L’età reale del minorenne
La disciplina tecnica dell’età è stata introdotta con la Legge 47/2017; il legislatore ha predisposto un procedimento giurisdizionale a carico del procuratore presso il TPM, cui dovrà arrivare una segnalazione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza. Prima di questa, però, l’autorità di PS dovrà farsi assistere da un mediatore culturale e dovrà individuare un tutore, anche provvisorio, per il minorenne. Questo serve per far emergere la reale età del minore in modo collaborativo. Ove persistono dubbi, infatti, è il procuratore a svolgere tutti gli accertamenti.
Inoltre, in base all’art. 19 del TU, il minore straniero non può essere espulso dal territorio nazionale se non per ragioni di terrorismo; correlato a questo divieto, c’è quello del respingimento alla frontiera del minore non accompagnato.
Minore con adulto di riferimento
È necessario distinguere il minore che ha un adulto di riferimento e il minore non accompagnato. Il minore con un adulto di riferimento è certamente motivo di semplificazione della disciplina, in quanto si tratterà di stabilire se l’adulto è idoneo o meno alla cura del minore. Se l’adulto ha il permesso di soggiorno, questo verrà esteso al minore per motivi familiari e durerà fino al compimento dei 18 anni; al momento della maggiore età, potrà essere convertito in permesso di soggiorno personale.
Ma come vengono regolati i rapporti familiari del minore straniero accompagnato? Una situazione comune è quella del minore proveniente dall’estero che debba ricongiungersi con il padre, che si trova già in Italia o che già sia cittadino italiano. Disciplinato dall’art. 29 del TU, è previsto che sia l’adulto a chiedere il ricongiungimento familiare, con il consenso dell’altro genitore.
Ulteriore istituto che potrebbe comportare l’autorizzazione al soggiorno nell’interesse del minore è quello all’art. 31. Tenendo conto dell’età del bambino o del ragazzo, questa può infatti essere concessa anche per gravi motivi che riguardano il suo sviluppo psicofisico:
• all’ingresso, se il familiare non si trova ancora in Italia;
• al soggiorno, se il familiare è già in Italia ma non è munito di permesso di soggiorno.
Minore non accompagnato
In base alla L. 47/2017, il legislatore definisce il minore non accompagnato colui che è privo di assistenza da parte dei genitori o da altri soggetti responsabili. La legge, in questo caso, favorisce l’affidamento a soggetti a lui vicino fino al quarto grado di parentela o, per ultima ipotesi, in casa-famiglia. In ogni caso, al minore non accompagnato viene riconosciuto un permesso di soggiorno che durerà fino al 18esimo anno di età. Qualora, tuttavia, si rintraccino i genitori o parenti residenti in altri paesi, si potrebbe procedere anche al rimpatrio.
Una volta arrivato nel territorio italiano, il minorenne viene accolto in modo temporaneo in apposite strutture di prima accoglienza; fase che durerà massimo 30 giorni e che servirà per rintracciare i suoi genitori. Passati i 30 giorni, il bambino o il ragazzo viene inserito in un sistema di protezione affinché possa avere luogo una seconda accoglienza. Ciò avviene in attesa che si individui una famiglia affidataria ma, nel caso in cui questo non dovesse avvenire, il suo permesso di soggiorno verrà convertito in altro titolo come quello del proseguo amministrativo, un istituto mediante il quale l’A.s. prende in affidamento, fino ai 21 anni, il minore che non ha appunto trovato nessuna famiglia affidataria.
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