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Adozione internazionale e in casi particolari. Situazione pregiudizievole e stato di adottabilità.
Figlio legittimo
L’ordinamento ha introdotto nel nostro sistema l’istituto dell’adozione normato dalla L. 184/1983; la finalità di questo strumento è l’inserimento del fanciullo in una nuova famiglia con l’acquisto dello stato di figlio legittimo, nella pienezza del relativo rapporto con la famiglia adottante.
«A prescindere dall’essere stato dichiarato in stato di adottabilità, il minore può essere adottato ove ricorrano particolari circostanze»
L’adozione internazionale
L’adozione in base all’art. 7 della L.184/1983 è prevista a favore di minori dichiarati in stato di adottabilità a seguito dell’accertamento di una situazione di abbandono o grave pregiudizio art. 403 c.c.
Il previo accertamento viene disposto dal Tribunale per i minori che si avvale dell’ausilio degli Assistenti sociali territoriali e degli organi di polizia giudiziaria.Una volta verificata la situazione pregiudizievole, il Giudice del TPM potrà dichiarare lo stato di adottabilità del minore attraverso la procedura prevista dalla L. 149/2001 andando a garantire gli interessi del minore e dei suoi genitori.
È importante sottolineare che la L. 184/1983 nonostante abbia dato una svolta all’istituto dell’adozione nazionale, va oltretutto a regolare il fenomeno dell’adozione internazionale proprio per far fronte alle enormi difficoltà legate all’adozione di minori italiani.
Adozione in casi particolari
Non tutti sono a conoscenza però dell’adozione in casi particolari che ritroviamo nella L. 184/1983 agli artt. 44 ss. Questo strumento ad oggi è poco conosciuto e molto spesso poco usato, ma è importante sensibilizzare le persone che hanno intenzione di adottare, in quanto non solo porta ad una continuazione familiare nei confronti del minore, ma vista la particolare disciplina anche i/il coniugi/coniuge non sposato può usufruirne.
A prescindere dall’essere stato dichiarato in stato di adottabilità, il minore può essere adottato ove ricorrano particolari circostanze.
Si parla di adozione particolare di un minore nel caso in cui:
-l’adottante sia una persona unita al minore da vincolo di parentela entro il 6° grado o da un rapporto stabile precedente alla perdita dei genitori;
-per il coniuge convivente del genitore del minore, per favorire il proseguimento dell’unità famigliare e garantire, quindi, una crescita armonica del minore;
-quando è impossibile l’affidamento preadottivo del minore in stato di abbandono, o appare controproducente per il minore interrompere l’affidamento o i rapporti con la famiglia di origine;
- se il minore è portatore di handicap.
Qual è la procedura? Come si procede?
Rispetto all’adozione legittimante (nazionale/internazionale), il procedimento è molto semplificato in quanto non si andranno a verificare i requisiti del coniuge o dei coniugi, non c’è bisogno di accertare lo stato di adottabilità e non è previsto un pre-affidamento.
Il procedimento si conclude con la sentenza del Tribunale che esplica i suoi effetti immediati alla pronuncia del Giudice.
Quali sono gli effetti della pronuncia?
Pronunciato il provvedimento di adozione da parte del Tribunale dei Minori, il minore diventa figlio adottivo a tutti gli effetti, assume il cognome della nuova famiglia e i genitori adottivi acquisiscono il dovere di educare, istruire e mantenere il figlio art. 315 c.c., esercitano su di lui la responsabilità e ne amministrano i beni.
Il minore assume, tutti i diritti e i doveri di figlio legittimo; i genitori naturali, perdono la responsabilità sul minore.
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