Articolo 403 del Codice Civile: la nuova formulazione del testo

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Articolo 403 del Codice Civile: la nuova formulazione del testo

L’intervento della pubblica autorità a favore dei minori: le nuove ed importanti modifiche apportate al testo della norma.

Una nuova formulazione

È in vigore dal 22 giugno 2022 la riforma dell’articolo 403 del Codice Civile riguardante l’intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Tutela, pregiudizio, emergenza ed ascolto sono le parole chiave che per lo più caratterizzano la nuova formulazione del testo normativo. L’intento è quello di fornire una risposta tempestiva alle esigenze di quei minori che versano in una condizione di estremo disagio e per cui è doveroso intervenire con l’allontanamento immediato dal proprio ambiente.

<<Il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni […] in modo da essere in grado di crescere in modo sano […] in condizioni di libertà e di dignità>>

Pregiudizio ed emergenza

L’intervento urgente da parte delle autorità competenti diviene necessario allorché si presentino i seguenti presupposti:

-        abbandono morale o materiale del minorenne;

-      esposizione del bambino o ragazzo a grave pregiudizio e/o pericolo per la sua incolumità psicofisica.

Per i motivi sopra citati, il nuovo articolo 403 del Codice Civile ha provveduto alla modifica delle tempistiche e delle prassi concernenti i provvedimenti di messa in sicurezza del bambino versante in una condizione di pericolo reale. Il “pregiudizio” a cui è sottoposto il bambino potrebbe esporlo a rischi più o meno gravi per cui è necessario avviare quanto prima il processo. Nei casi in cui il pericolo imminente non dovesse sussistere, la pubblica autorità può utilizzare gli ordinari strumenti di tutela.

Qual è la procedura di applicazione?

Se l’art.403 è messo in atto dal Servizio sociale del Comune, il Sindaco emette un’ordinanza con all’interno le seguenti informazioni: il giorno e l'ora in cui è stato disposto l’allontanamento del minore; il luogo in cui quest’ultimo è stato collocato (nel caso in cui il livello di pericolo sia tale da dover mantenere segreta la collocazione, quest’informazione  può essere omessa); le ragioni che hanno determinato il provvedimento ed eventuali prove a dimostrazione di quanto affermato; generalità del minore e dei suoi genitori (o di chi ne esercita la potestà genitoriale); i recapiti del Servizio sociale di riferimento.

Al provvedimento dovrà essere allegata una breve relazione con all’interno i motivi dell’intervento. Essa dovrà fornire al PMM quanti più elementi possibili per comprendere al meglio il pericolo in cui si trova il minorenne. Il provvedimento deve obbligatoriamente essere inviato entro 24 ore dal collocamento in protezione, pena l’inefficacia. Il PM minorile, entro 72 ore dalla ricezione del provvedimento, respinge o convalida la richiesta dell’autorità locale, inviando tutto al Tribunale dei Minorenni in modo che possa procedere alla nomina di un curatore speciale e fissare un’udienza entro quindici giorni. Il minorenne diviene parte attiva del processo, in quanto capace di discernimento.

Se sei interessato a raccontare la tua esperienza o le tue riflessioni di assistente sociale siamo lieti di pubblicare un tuo articolo sul nostro blog. Per maggiori informazioni contatta la dott.ssa Serena Vitale (redazioneblog@progettofamiglia.org)
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