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Affido familiare, la tutela dei minori e delle relazioni. Parte I
Le evoluzioni dell'affidamento familiare a partire dalla Legge 4 Maggio 1983, n°184: il diritto alla famiglia e alla continuità degli affetti.
Cosa afferma la Legge?
L’ Affido familiare viene disposto dal Servizio Sociale locale, previo consenso del genitore che ne esercita la potestà o di chi ne fa le veci, e dopo aver ascoltato il bambino che abbia compiuto almeno dodici anni. Qualora dovesse mancare quanto appena citato, vi sarà l’intervento del Tribunale per i Minorenni1.
L’articolo 2 della Legge 149/01 sancisce che: «Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno». Ciò nel rispetto di quanto viene affermato dall’art. 30 della Costituzione Italiana, ovvero: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti […]».
Qualora nella famiglia dovesse perdurare la situazione pregiudizievole, causa dell’allontanamento, nonostante il supporto ed il sostegno da parte dei Servizi Sociali locali, il Tribunale per i Minorenni può dichiarare lo stato di adottabilità.
<<L'amore comincia prendendosi cura di quelli più vicini: quelli che sono a casa>>
Temporaneità
L’Istituto dell’Affidamento familiare si differenzia da quello dell’Adozione per il carattere della “temporaneità”. La famiglia affidataria, infatti, ha un ruolo di supporto temporaneo nell’educazione, nella crescita e nel mantenimento del bambino accolto. L’allontanamento di quest’ultimo dai propri genitori è solitamente di circa 24 mesi, tuttavia, in alcuni casi, il Tribunale per i Minorenni può effettuare delle proroghe.
L’affido, inoltre, può anche essere a tempo parziale. In tal caso, il bambino trascorre con i genitori affidatari solo alcune ore della giornata o, eventualmente, periodi di breve tempo. Questa modalità risalta ancor di più l’importante compito della famiglia accogliente, ovvero di supportare e salvaguardare il rapporto tra il bambino e i suoi genitori, favorendo il loro ricongiungimento.
La continuità degli Affetti
L'affido familiare è stato recentemente modificato dalla Legge 19 Ottobre 2015, n°173 - "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n° 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare" - la prima a garantire la continuità degli affetti del minore sia al rientro nella propria famiglia, sia qualora ne venga dichiarato lo stato di adottabilità. In quest'ultimo caso, infatti, il riconoscimento della continuità affettiva consente alla famiglia affidataria di poter chiedere l’adozione del bambinoCosa che, in passato, non era consentito. Essa, in ogni caso, deve possedere i requisiti previsti dalla Legge.
Preservare i legami del bambino è fondamentale, il legislatore ha compreso l'importanza delle relazioni socio-affettive consolidatesi durante il periodo di affido. L’obiettivo primario è quello di evitare che le relazioni, i rapporti instaurati del bambino siano interrotti in modo brusco causando così un ulteriore trauma al bambino. Il Tavolo Nazionale dell’Affido ha segnalato in modo del tutto negativo l' allontanamento frettoloso, immediato e improvviso del bambino che, non solo crea un senso di sfiducia in ogni persona coinvolta; sfiducia che, inevitabilmente, ricade sul lavoro degli Assistenti Sociali.
Bibliografia:
Legge 4 Maggio 1983, n°184, «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento familiare dei minori», in Gazzetta Ufficiale, 17 Maggio 1983
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