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Adozione da parte dei single: l'eccezione alla regola
Tutela del minore, benessere psicofisico e stabilità emotiva: l'interesse preminente del bambino. L'adozione in casi particolari.
Adozione e Affidamento: di cosa parliamo?
L'adozione e l'affido familiare sono due istituti giuridici volti alla tutela di quei minori inseriti in contesti familiari alquanto problematici. Nello specifico, l'affido è un provvedimento temporaneo che consente al bambino di poter vivere, per un determinato periodo di tempo, presso un altro nucleo pronto ad accoglierlo. L'obiettivo di quest'istituto è il superamento delle difficoltà che hanno causato l'allontanamento del bambino dalla famiglia d'origine e il successivo reinserimento dello stesso in essa.
L’adozione, invece, è finalizzata alla creazione di un rapporto stabile e duraturo nel tempo. Di conseguenza, il bambino - di cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità in quanto ritrovatosi in uno stato di abbandono - interrompe ogni tipologia di rapporto e legame con la famiglia d'origine e diviene figlio legittimo della coppia adottante.
L’affidamento familiare può mutare nell'adozione quando sorge l’impossibilità di un reinserimento familiare e il rapporto con i genitori affidatari diviene forte e stabile. Tuttavia, la coppia deve rispondere ai requisiti richiesti per l'adozione.
<<Ci sono tante persone che, pur non avendo una relazione, possono essere ottimi genitori>>
I requisiti dell'adozione
I requisiti per l'adozione, sia nazionale che internazionale, sono previsti dall'art.6 della Legge n°184/83. Per quanto riguarda l'età, la differenza tra adottante e adottato deve essere minimo di 18 anni e massimo di 45 e 55 anni per i rispettivi coniugi. Tale limite, tuttavia, è derogato in caso di adozione di due o più fratelli.
Ulteriori requisiti sono:
- essere coniugati o avere un rapporto duraturo e stabile da almeno tre anni;
- essere idonei a istruire, educare e mantenere economicamente un bambino.
Tuttavia, in casi particolari, la Legge prevede la possibilità di poter intraprendere un percorso di adozione anche se si èsingle. Chi non è coniugato, infatti, può provvedere all'adozione nel caso di:
- unminore orfano: in questo caso l’adottante può essere sia un parente entro il sesto grado oppure un estraneo che ha costruito con il bambino un rapporto stabile e duraturo prima che morissero i suoi genitori;
- un bambino affetto da handicap grave, che sia esso fisico o psichico;
- quando ricorre l’impossibilità di affidamento preadottivo: in questo caso, la famiglia d'origine risulta essere incapace di provvedere alla crescita del proprio figlio ma non a tal punto da dichiararne lo stato di abbandono2.
L’adozione da parte dei single non è la norma, bensì un’eccezione che si attua sono in alcune circostanze. L'obiettivo è quello di dare al bambino la possibilità di avere una casa ed essere circondato da persone che gli diano affetto. Alla base di ogni scelta, infatti, deve esservi l’interesse supremo del minore.
L'eccezione alla regola
Quando si decide di intraprendere questo percorso, bisogna effettuare un lavoro mirato sulla propria persona, sul proprio essere e sulla propria capacità di diventare genitori.
Uno splendido esempio di questa particolare tipologia di adozione è quella di Luca Trapanese, 42enne single diventato padre di una bambina con la sindrome di Down precedentemente non riconosciuta dalla madre e rifiutata da tutte le famiglie in lista d’attesa per le adozioni. Si tratta del primo genitore single, in Italia, ad aver adottato una bambina down.
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