Assistenti Sociali liberi professionisti?

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Assistenti Sociali liberi professionisti?

Assistente sociale e libera professione, Società tra professionisti, conflitti di interesse, contratti, collaboratori.

Come deve comportarsi l’Assistente Sociale libero professionista? 

Il Nuovo Codice Deontologico ci offre una disciplina di dettaglio dell’esercizio della professione nei diversi regimi possibili. In merito alla libera professione vi sono varie indicazioni, tra le quali l’attenzione a segnalare i possibili conflitti di interesse, la necessità che i contratti di committenza siano scritti, la possibilità di avvalersi soltanto di collaboratori previamente autorizzati dai loro eventuali datori di lavoro.

«Il Codice Deontologico disciplina il regime di esercizio della professione in forma autonoma»

Il regime di libera professione 

Tra le principali novità introdotte dal Nuovo Codice Deontologico v’è la completa riorganizzazione del Titolo relativo alle Responsabilità degli Assistenti Sociali nell’esercizio della professione.

Quattro sono i Capi in cui è stato articolato:

  1. Capo I – Esercizio della professione in regime subordinato;
  2. Capo II – Esercizio della professione in ruoli dirigenziali, apicali o di coordinamento;
  3. Capo III – Esercizio della professione in Società tra professionisti, in Società multi-professionale e in regime di libera professione;
  4. Capo IV – Esercizio della professione nel ruolo di consulente tecnico d’ufficio o di parte.

Conflitti di interesse

L’esercizio della professione in forma autonoma apre alla possibilità che vi siano dei conflitti di interesse tra il professionista e i suoi clienti. Il Codice precisa che l’Assistente Sociale ne deve informare i clienti, anche qualora si tratti solo di conflitti potenziali.

Contratti

Il Nuovo Codice Deontologico precisa anche che i contratti tra Assistenti Sociali e professionisti devono essere stipulati in forma scritta. Il Codice precisa inoltre che nei contratti devono essere indicati «gli estremi della polizza assicurativa del professionista»

Collaboratori

Il Codice precisa anche che l’Assistente Sociale libero professionista, può avvalersi della collaborazione di dipendenti di Aziende, Istituzioni ed Enti pubblici o privati per svolgere gli incarichi solo «se coloro con cui collabora sono espressamente autorizzati dal proprio datore di lavoro». L’Assistente Sociale ha inoltre il dovere di informare il proprio Committente della scelta di avvalersi di tali collaboratori.

Se sei interessato a raccontare la tua esperienza o le tue riflessioni di assistente sociale siamo lieti di pubblicare un tuo articolo sul nostro blog. Per maggiori informazioni contatta la dott.ssa Serena Vitale (redazioneblog@progettofamiglia.org)
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