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Le sette regole della Consulenza Tecnica degli Assistenti Sociali
Assistente Sociale. Consulenze tecniche di parte, Consulenze d’Ufficio su incarico dell’Autorità Giudiziaria, incompatibilità, giudizi professionali, illeciti, processo civile.
Come deve comportarsi l’Assistente Sociale nelle consulenze tecniche?
Il Nuovo Codice Deontologico disciplina le responsabilità degli Assistenti Sociali nelle consulenze tecniche, sia d’Ufficio che di Parte. Lo fa sancendo sette regole che chiariscono come gestire le situazioni di potenziale incompatibilità, come formulare giudizi professionali corretti, come comportarsi quando si venisse a conoscenza di illeciti, come gestire la documentazione a fine consulenza e come porsi nel caso di procedimenti che coinvolgono minorenni.
«Gli Assistenti Sociali esprimono valutazioni e giudizi soltanto se fondati sulla conoscenza professionale diretta delle situazioni»
Sette regole per una “buona” consulenza
Il tema delle consulenze tecniche, d’ufficio o di parte, svolte dagli Assistenti Sociali nell’esercizio della professione, ha trovato nel Nuovo Codice Deontologico una precisa declinazione, presente nel Capo IV del Titolo VII, dedicato alla responsabilità nei confronti della professione.
Più in dettaglio il Nuovo Codice Deontologico affronta il tema in due articoli (il 68 e il 69) che, complessivamente, sanciscono sette regole che come Assistenti Sociali siamo tenuti a rispettare quando ci troviamo nel ruolo di consulenti.
Consulenze d’ufficio
Come Assistenti Sociali possiamo ricevere dall’Autorità Giudiziaria l’incarico di consulenti tecnici d’ufficio. Su questo fronte il Nuovo Codice offre le prime tre regole da seguire:
Regola 1) Gli Assistenti sociali devono informare il Giudice che ha disposto l’incarico, in merito agli eventuali «rapporti anche pregressi, di lavoro o stretta amicizia» sussistenti con le parti in causa. Scopo di questa norma è permettere al Giudice di valutare la loro rilevanza e l’eventuale inconferibilità dell’incarico.
Regola 2) Gli Assistenti Sociali devono esprimere valutazioni e giudizi professionali soltanto quando questi sono «fondati sulla conoscenza professionale diretta» delle situazioni. Possono ugualmente basare le proprie valutazioni sulle informazioni provenienti da «documentazione adeguata e attendibile».
Regola 3) Gli Assistenti Sociali devono segnalare al Giudice «eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento del proprio mandato».
Consulenze tecniche di parte
In quanto Assistenti Sociali possiamo ricevere incarichi da persone coinvolte come parti di un processo civile. In questo caso il Nuovo Codice offre quattro indicazioni da rispettare:
Regola 1) L’Assistente Sociale, prima di accettare l’incarico, deve verificare l’eventuale incompatibilità e tra questo gli altri ruoli professionali che ricopre. Inoltre «non offre la propria prestazione professionale a una parte e, successivamente, alla controparte»;
Regola 2) L’Assistente Sociale non ricorre all’utilizzo «dei mezzi di stampa, dei social network, dei social media e di ogni altro tipo di mezzi di comunicazione di massa per un uso strumentale della consulenza»;
Regola 3) L’Assistente Sociale, una volta concluso l’incarico di consulenza, non conserva copia di documenti contenenti dati personali, in nessuna forma;
Regola 4) Gli Assistenti Sociali negli incarichi relativi a procedimenti che coinvolgono minorenni sono tenuti alla tutela del loro superiore interesse di questi.
Assistente sociale, presidente nazionale della Federazione Progetto Famiglia, Docente di Principi e Fondamenti del Servizio Sociale presso le Università “Federico II” di Napoli e “Aldo Moro” di Bari, Docente di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale presso le Università della Calabria e dell’Aquila.
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