La supervisione didattica nel Nuovo Codice Deontologico dell’Assistente Sociale

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La supervisione didattica nel Nuovo Codice Deontologico dell’Assistente Sociale

La supervisione didattica, secondo il Nuovo Codice Deontologico, chiede agli Assistenti Sociali di coinvolgere, salvaguardare, consapevolizzare e far riflettere i tirocinanti.

A sostegno dei futuri Assistenti Sociali

Uno dei temi approfonditi dal Nuovo Codice Deontologico (219 kB) dell’Assistente Sociale, approvato dal Cnoas il 21 febbraio 2020 e che entrerà in vigore dal 1° giugno 2020 , è quello della supervisione didattica. Rientra nelle responsabilità che, come Assistenti Sociali, abbiamo nei confronti dei colleghi e riguarda, in particolare, l’importante compito di accompagnare gli studenti di servizio sociale nell’integrare, tramite l’esperienza sul campo, la formazione accademica. 

«L’Assistente Sociale si impegna a stimolare nel tirocinante lo sviluppo del senso critico»

I compiti del supervisore

Il Nuovo Codice tocca questo tema in vari punti. La trattazione principale ce la offre l’art. 48:

Art. 48) L’assistente sociale si impegna nella supervisione didattica nei confronti dei tirocinanti, nei limiti dell’organizzazione in cui opera. Il professionista, in questo ambito, agisce per:

  1. favorire la migliore integrazione del tirocinante nel proprio gruppo di lavoro;
  2. salvaguardare il tirocinante da situazioni che possano minacciarne la sicurezza;
  3. rinforzare nel tirocinante la consapevolezza del valore delle norme deontologiche, dell’Ordine e della partecipazione alla vita della comunità professionale;
  4. stimolare nel tirocinante lo sviluppo del senso critico, impegnandosi a condividere le proprie valutazioni.

Gli atteggiamenti del supervisore

In quest’articolo – che riprende ed amplia il “dovere di impegnarsi nella supervisione didattica” già presente nell’art. 53 del Codice deontologico precedente, in vigore fino al 31 maggio 2020 – sono chiaramente delineati gli atteggiamenti, le attenzioni, i comportamenti che come Assistenti Sociali dobbiamo assumere durante la supervisione didattica dei tirocinanti. Possiamo riassumere il tutto in quattro verbi: coinvolgere; salvaguardare; consapevolizzare; far riflettere.

Supervisione didattica e riservatezza

Nel Nuovo Codice sono presenti altre due indicazioni – anche queste già sancite dal Codice precedente – inerenti alle attenzioni da avere durante la supervisione dei tirocini. Le troviamo all’art. 34, nel Capo dedicato alla riservatezza e al segreto professionale:  

Art. 34) Il professionista informa coloro con i quali collabora o instaura rapporti di supervisione, o che possono accedere a informazioni riservate, dell’obbligo di riservatezza e del segreto professionale. Richiede il consenso dell’interessato a trasmettere le informazioni che lo riguardano in tutti i casi previsti dalla legge. Nel rapporto con Enti, colleghi ed altri professionisti, l’assistente sociale fornisce unicamente dati e informazioni strettamente indispensabili alla definizione dell’intervento. L’assistente sociale, inoltre, acquisisce il consenso della persona alla presenza di tirocinanti e terzi durante l’intervento. 

Consenso degli utenti

Dunque, la responsabilità che abbiamo verso le persone, ci impone il dovere di raccoglierne il consenso in merito alla eventuale presenza di tirocinanti durante gli interventi che realizziamo nei loro confronti e, al contempo, ci chiede di informare i tirocinanti dell’obbligo di rispetto della riservatezza e del segreto professionale, a cui anche loro sono tenuti.

Se sei interessato a raccontare la tua esperienza o le tue riflessioni di assistente sociale siamo lieti di pubblicare un tuo articolo sul nostro blog. Per maggiori informazioni contatta la dott.ssa Serena Vitale (redazioneblog@progettofamiglia.org)
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