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Regole deontologiche dell’Assistente Sociale. Uso di internet e dei social network. Competenze informatiche di base, decoro professionale e riservatezza.
Come gli Assistenti Sociali devono usare il web?
Il Nuovo Codice Deontologico dell’Assistente Sociale offre indicazioni circa i comportamenti che devono essere rispettati quando si utilizzano internet e i social network. In particolare, i comportamenti devono essere eticamente adeguati, rispettando la riservatezza delle persone e il segreto professionale. Particolare attenzione va data alla tutela dell’integrità, del prestigio e della dignità della professione.
«Anche sul web i comportamenti devono essere eticamente adeguati»
Indicazioni deontologiche
Qual è l’etica professionale che come Assistenti Sociali siamo chiamati a rispettare quando navighiamo in Internet o quando utilizziamo i Social network? Quali sono le regole deontologiche da tenere presenti quando come Assistenti Sociali utilizziamo il web? Oggi ce lo dice il Nuovo Codice Deontologico dell’Assistente Sociale (scarica il Nuovo Codice - 219.7 kB), approvato il 21 febbraio 2020 dal Cnoas e che entrerà in vigore dal 1° giugno 2020.
L’argomento è affrontato per ben cinque volte e attraversa tutto il testo del Nuovo Codice Deontologico.
L’uso di internet
Innanzitutto, lo troviamo nel Titolo I, quello recantele definizioni generali e l’ambito di applicazione del Codice stesso. A proporcelo è la parte finale dell’art. 3: «I principi, i valori e le regole contenute nel Codice orientano le scelte di comportamento dei professionisti in tutti gli ambiti, a tutti i livelli di responsabilità attribuita, anche quando gli interventi professionali siano effettuati a distanza, via internet o con qualunque altro dispositivo elettronico o telematico».
L’indicazione è chiara: il nostro comportamento deve essere deontologicamente adeguato anche quando interveniamo tramite il web.
L’uso dei social network
Nel Titolo III, relativo ai doveri e alle responsabilità generali dei professionisti, troviamo il primo riferimento diretto ai social network: Art. 21. «L’assistente sociale agisce in coerenza con i principi etici e i valori della professione, mantenendo un comportamento consono all’integrità, al prestigio e alla dignità della professione stessa, anche nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e, in particolare, dei social network e dei social media».
Si tratta di un rinnovato invito alla coerenza etica e deontologica, anche quando utilizziamo i social network. Viene in sostanza ripreso quanto già affermato all’art. 3, con una particolare sottolineatura circa il dovere di evitare comportamenti indecorosi, che possano ledere la dignità della professione.
Riservatezza e segreto professionale
Il tema fa la sua comparsa anche nel Titolo IV, relativo alla responsabilità dell’assistente sociale verso la persona. In particolare, lo troviamo nel Capo II, dedicato alla riservatezza e al segreto professionale: Art. 37. «L’assistente sociale, oltre a ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale nei rapporti con la stampa, con gli altri mezzi di diffusione e di comunicazione di massa, e nell’utilizzo dei social network. In ogni caso, assicura l’anonimato dei minori e delle persone con ridotte capacità».
Pericolo di imperizia
La preoccupazione che ha portato il Cnoas ad introdurre questo riferimento è che uno scorretto utilizzo dei social network possa minare il rispetto della riservatezza e del segreto professionale. Uso scorretto che potrebbe derivare non solo da condotte intenzionali degli assistenti sociali ma anche da semplice imperizia… i social network e il web in generale ci chiedono il possesso di una certa competenza di base, senza la quale si potrebbero involontariamente compiere gravi errori, con serie ripercussioni sulla vita delle persone.
Web e consulenze tecniche
Il riferimento ai social network torna nel Titolo VII, dedicato alle responsabilità nell’esercizio della professione. A proporcelo è l’art. 69, all’interno del Capo IV, inerente all’esercizio della professione nel ruolo di consulente tecnico d’ufficio o di parte: Art. 69. «L’assistente sociale, in qualità di consulente tecnico di parte incaricato da una delle parti nell’ambito di un processo civile […] non si serve dei mezzi di stampa, dei social network, dei social media e di ogni altro tipo di mezzi di comunicazione di massa per un uso strumentale della consulenza».
Ritorna, applicato allo specifico ambito delle consulenze tecniche, il richiamo ad assumere comportamenti deontologicamente adeguati, evitando qualunque tipo di strumentalizzazione delle consulenze stesse attraverso il web.
Decoro della professione
L’ultimo riferimento ai social network lo troviamo nel Titolo VIII, inerente alle responsabilità degli assistenti sociali verso la professione. Nel Capo I, dedicato al rapporto con l’Ordine professionale, si rinnova l’invito ad assumere, anche sui social network, comportamenti rispettosi dell’integrità e del decoro della professione: Art. 72. «Il professionista si adopera in ogni sede per la promozione, il rispetto e la tutela dell’immagine della comunità professionale e dei suoi organismi rappresentativi, garantendone l’integrità e il decoro anche nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e in particolare dei social network e dei social media».
Attenzione costante e competenza
Ben cinque, come abbiamo visto, i richiami al corretto utilizzo del web da parte degli assistenti sociali. Richiami volti a sottolineare che anche quando siamo di fronte allo schermo di un pc, di un tablet o di uno smartphone, occorre, come Assistenti Sociali, stare attenti a non abbassare la guardia dell’attenzione etica e deontologica.
Assistente sociale, presidente nazionale della Federazione Progetto Famiglia, Docente di Principi e Fondamenti del Servizio Sociale presso le Università “Federico II” di Napoli e “Aldo Moro” di Bari, Docente di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale presso le Università della Calabria e dell’Aquila.
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