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Famiglia e stabilità affettiva: i requisiti degli adottanti, le modalità e le tempistiche dell'adozione nazionale.
Il desiderio di "famiglia"
Avere un lavoro, far carriera, avere una stabilità economica, creare una famiglia: tanti sono gli obiettivi che le persone, nella vita, perseguono. Ognuno di questi richiede dedizione e fatica, soprattutto quanto si intraprende un percorso familiare, un vero e proprio impegno per la vita. In tanti, infatti, intravedono nel matrimonio o nella nascita di un figlio un punto di arrivo; tuttavia, vi è da dire che di fatto non è poi così semplice realizzare tutto ciò. In questi casi, e non solo, vi è la possibilità di poter intraprendere un percorso di adozione, previa verifica dei requisiti necessari per poterlo fare.
<<C'erano due donne che non si erano mai conosciute. [...] La prima ti ha donato la vita, la seconda ti ha insegnato a viverla>>
Disponibilità ad adottare
La domanda di disponibilità ad adottare ha una validità di tre anni ed è accompagnata da una serie di documenti che attestano il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Nel periodo successivo alla presentazione, il Tribunale per i Minorenni dispone l'esecuzione di indagini affinché sia valutata la situazione personale ed economica degli aspiranti genitori, la loro salute e l'ambiente nel quale vivono. Bisogna avere la certezza che essi abbiano la capacità di accudire, sostenere, educare il minore adottato.
Tale supervisione viene effettuata dai servizi socio-assistenziali del territorio di competenza, in collaborazione con i servizi delle aziende sanitarie locali proprio per garantire una valutazione a 360°. L'assistente sociale, nell’arco di 120 giorni,osserverà la coppia cercando di estrapolare sia le informazioni necessarie, accennate in precedenza, che le motivazioni alla base della loro scelta.
Quali sono i requisiti?
L'art. 6 della L. 184 del 1983 afferma che l'adozione può essere permessa qualora i coniugi siano uniti in matrimonio, in modo stabile, da almeno tre anni e tra cui non vi separazione, neanche di fatto. Essi, inoltre, devono essere "idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori1 che intendano adottare".
Per ciò che concerne l'età, invece, la differenza tra adottante e adottato deve essere di 18 anni, fino ad arrivare ad un massimo di 45 da un coniuge e 55 anni dall'altro. Può esservi una deroga nel caso in cui gli stessi adottino più fratelli o abbiano già un figlio minorenne. I limiti derivanti dall'età hanno lo scopo di garantire al minore dei genitori che possano seguirlo anche nell'età adulta3.
Importantissima è stata la svolta sancita dalla Corte di Cassazione che, attraverso la sentenza n°17100/2019, ha sancito che, in casi particolari, le persone single e le coppie di fatto possono intraprendere un percorso di adozione, anche nel caso in cui il minore sia affetto da un handicap o l'adottante sia di età avanzata.
Note:
1 Di cui sussiste lo stato di abbandono, dichiarato dal Tribunale per i Minorenni.
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