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Codice rosso e violenza contro le donne: cosa prevede la legge?
Tempi delle indagini, inasprimento delle pene e nuovi reati.
Contro la violenza, nessuno sconto
La Legge 19 luglio 2019, n. 69 denominata “Codice Rosso”, entrata in vigore dal 9 agosto 2019 ha segnato una svolta importante sulla tutela delle donne vittime di violenza. Il testo include incisive disposizioni di diritto penale sostanziale e processuale.
Le novità più importanti sono:
1. indagini più rapide;
2. pene più severe;
3. qualificazione di nuovi reati;
4. aumenti di pena per i reati di violenza sessuale e di stalking.
«Questa legge rappresenta un punto fermo e un grosso passo in avanti nel contrasto alla violenza ai danni delle donne»
Indagini più rapide
Il Codice rosso è di fatto una sorta di bollino di precedenza, proprio come succede per le priorità al pronto soccorso. Si attiva il codice rosso in tutte le indagini relative a casi di violenza domestica o di genere ovvero maltrattamenti contro familiari e conviventi; violenza sessuale, aggravata e di gruppo atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne; atti persecutori; lesioni personali aggravate da legami familiari.
Cosa accade in concreto: la polizia giudiziaria e il pubblico ministero dovranno attivarsi immediatamente per le notizie di reato relative a maltrattamenti, stalking, violenza sessuale e lesioni aggravate compiute all’interno del nucleo familiare o tra conviventi, e la vittima dovrà essere ascoltata dal magistrato entro tre giorni dalla denuncia, questo per limitare al massimo la possibilità che la violenza possa essere reiterata. Al contrario, le donne avranno più tempo per denunciare una violenza subita: 12 mesi invece dei 6 previsti in genere dalla legge, un modo per consentire alle vittime di interiorizzare meglio l’accaduto.
Pene più severe
Nel caso venga accertata la violenza, il responsabile potrà essere condannato ad una pena detentiva dai tre ai sette anni. La pena potrà essere aumentata fino alla metà se la violenza è avvenuta davanti ad un minore, ad un disabile o ad una donna incinta, o se l’aggressione è armata.
Nuovi reati
La legge sul codice rosso ha introdotto tra i nuovi reati il reato di deformazione dell'aspetto della vittima, con lesioni permanenti al viso. In questo caso la pena è la reclusione da otto a quattordici anni, mentre, se lo sfregio causa la morte del danneggiato, la pena è l'ergastolo. Inoltre, per chi viene condannato, è prevista l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio relativo alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno, ed in più sarà più difficile ottenere benefici come l’assegnazione di lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione. La legge dispone anche la possibilità, per i condannati per reati di questo tipo, siano sottoposti ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, che può portare anche alla sospensione della pena.
L’altra vera novità della legge è la nascita del reato di “revenge porn”: nel 2017 il Parlamento, in seguito al suicidio di Tiziana Cantone, aveva già approvato una legge che consentiva a chi aveva subito atti di cyberbullismo di chiedere di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete che lo riguardavano. Da oggi è previsto il carcere (da uno a sei anni) per chi diffonde foto o video a contenuto sessuale per vendicarsi del partner dopo la fine di una relazione, e anche per chi riceve i file e li inoltra a sua volta.
Aumenti di pena
Aumentano tutte le pene già previste per gli altri delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, con aggravanti quando la violenza sessuale è commessa a danno o in presenza di minori. Stretta anche per lo stalking: la persecuzione dell’ex partner ora prevede una pena da uno a sei anni e mezzo di carcere, e si introduce il braccialetto.
È pur vero che questa legge rappresenta un punto fermo e un grosso passo avanti sulla violenza ai danni delle donne, ma rappresenta comunque anche dei limiti di diversa natura. C’è molto ancora da fare!
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