La funzione rieducativa della pena

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La funzione rieducativa della pena

Carcere ed effetti antieducativi del contenimento. Funzione rieducativa della Pena

La pena

La pena, da sempre considerata un’esigenza costante nella vita sociale, è giustificata dalla necessità di condurre i soggetti all’obbedienza del precetto e, inoltre, ha il fine di orientare la condotta di uno o più soggetti all’interno della società [1].

La funzione rieducativa della pena all’interno della Costituzione

Nel nostro ordinamento penale, per espressa previsione Costituzionale, la pena deve tendere alla rieducazione del reo, favorendo il suo reinserimento nella società; principio che è stato reso effettivo in seguito alla promulgazione della Legge n. 354/1975, di modifica del vecchio regolamento penitenziario.

La funzione rieducativa della pena, trova il suo riconoscimento nel 3° comma dell'articolo 27 della Costituzione, il quale sancisce che «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

La prima parte di questa formulazione sembra affermare che la pena, da un lato, non si può concretizzare in trattamenti volti a mortificare o annullare la dignità umana, dall’altro lato, non deve offendere il livello di sensibilità dei consociati, i quali sono fiduciosi di una sua corretta applicazione.

Nella seconda parte, il legislatore si è limitato ad affermare che le pene devono avere come obiettivo la rieducazione del reo[2]. In questa seconda formulazione è opportuno soffermarsi sulla parola ‘’tendere’’, in quanto al soggetto viene data la possibilità di decidere, di sua spontanea volontà, se partecipare o meno ad un progetto di rieducazione.

Anche all’interno del carcere un soggetto è sempre considerato titolare di diritto, e quindi, ha la possibilità di decidere di non partecipare a nessun percorso di risocializzazione, ma nonostante ciò, si devono evitare ulteriori fenomeni di desocializzazione nei suoi confronti.

Inoltre, è importante ricordare, che la rieducazione contenuta all’interno di tale contesto, non si presenta solo come un suggerimento, ma come una vera e propria imposizione normativa che il legislatore detta al Giudice.

…e a livello pratico?

Malgrado l’ordinamento italiano fosse incentrato su un principio rieducativo della pena, in realtà, in concomitanza all’art. 27 della Costituzione, non è stata promulgata una vera e propria legge che rendesse effettivo tale principio. Tutto ciò è avvenuto solo nel 1975 con l’entrata in vigore della L.354 definita ‘’Legge di Sistema’’.

Tale legge ha segnato una vera e propria svolta, perché ha sostituito definitivamente il regolamento carcerario del 1931, che vedeva nelle privazioni e nelle sofferenze fisiche, gli strumenti per favorire il pentimento e la rieducazione del reo, mettendo finalmente in pratica un dettato costituzionale, rimasto per anni inosservato.

La Legge n. 354/1975 arriva circa dopo trent’anni dalla promulgazione della Costituzione Italiana, ciò sta a significare che in quel trentennio di attesa, non si è avuta una legge che regolasse questo settore e rendesse applicabile una tale finalità della pena. In quegli anni il sistema penitenziario si è retto semplicemente su un regolamento ministeriale, su una fonte che non riconosceva diritti al singolo detenuto.

‘’Il carcere come camicia di forza, come immobilità per non far del male è pura follia, è antieducativo. Non appena viene tolto il gesso, c'è subito una voglia di correre e di correre contro la legge‘’ - Vittorino Andreoli

Trattamento penitenziario individualizzato

Uno dei pilastri della normativa è stata l’introduzione del trattamento penitenziario, ispirato ai principi di umanità e dignità della persona.

Il trattamento penitenziario, secondo l’articolo 13 dell’Ordinamento Penitenziario, deve essere individualizzato, cioè rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Questo trattamento individualizzato, che deve essere formulato attraverso l’osservazione scientifica della personalità, diventa lo strumento attraverso il quale ricondurre il reo nel contesto sociale dal quale si è distaccato.

L’osservazione deve essere compiuta all’inizio dell’esecuzione della pena e proseguita nel corso della stessa. Per ciascun condannato, in base ai risultati derivati dall’osservazione della sua personalità, vengono formulate delle indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare.

Il trattamento penitenziario deve essere improntato su una assoluta imparzialità, senza effettuare alcuna discriminazione in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche/sociali. Il trattamento penitenziario prevede, inoltre, la tutela di una serie di diritti che devono essere garantiti e riconosciuti ai detenuti tra cui: il diritto alla salute, il diritto all’istruzione e il diritto al lavoro.

Assistenti Sociali

Per favorire il reinserimento del condannato nel contesto sociale, devono essere attuati una serie di interventi, considerati idonei a eliminare, o ridurre al minimo, il rischio che il soggetto ritorni a delinquere.

Di particolare rilievo, è il compito che la legge riconosce alle categorie degli operatori sociali impegnati nel sistema penitenziario nel suo complesso, prima fra tutte, quella dell’Assistente Sociale.

 Se la Magistratura di Sorveglianza assicura la corretta applicazione della legge e valuta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del percorso rieducativo che il condannato potrà intraprendere, all’Assistente Sociale è demandata la funzione di controllo, ma soprattutto di sollecitazione alla rieducazione, al recupero sociale del condannato e alla sua promozione umana, ciò comporta un lavoro di raccordo con tutte le risorse presenti o attivabili sul territorio, dalla famiglia, ai servizi pubblici locali, al volontariato, fino a coinvolgere il mondo del lavoro[3].


[1] Manuale di diritto penitenziario, Giappichelli

[2] Manuale di diritto penitenziario, Giappichelli

[3] Manuale di diritto penitenziario, Giappichelli

Articoli di

Carmela Giustino

Se sei interessato a raccontare la tua esperienza o le tue riflessioni di assistente sociale siamo lieti di pubblicare un tuo articolo sul nostro blog. Per maggiori informazioni contatta la dott.ssa Serena Vitale (redazioneblog@progettofamiglia.org)
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