Ascolto del minore come primo strumento di conoscenza delle situazioni a rischio

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Ascolto del minore come primo strumento di conoscenza delle situazioni a rischio

Ascolto del minore, soggetto passivo. Assistente sociale, giudice e Presidente. Audizione e privacy. Sensibilizzazione dell’ascolto.

Comprendere e individuare

La ratio dell’ascolto del minore è utile a comprendere il punto di vista del minore, individuare situazioni di rischio o di danno e per raccogliere testimonianze del minore come soggetto passivo di un reato.

« L’ascolto non deve essere uno strumento usato solo ed esclusivamente dai professionisti »

Chi svolge questi compiti?

I primi due vengono eseguiti principalmente dall’assistente sociale.

Lo scopo è quello di raccogliere informazioni affinché ci sia un intervento adeguato alla tutela del minore; esempio: nel caso di inadempienza scolastica, dove il minore verrà convocato insieme ai genitori e ascoltato al fine di rilevare le ragioni di un eventuale pericolo per sé stesso; un altro caso potrebbe essere l’ascolto del minore nell’affido preadottivo, dove il minore con capacità di discernimento, verrà ascoltato per coglierne la volontà (art. 315bis co.3 c.c.).

L’ascolto del minore, come soggetto passivo di un reato, presuppone la volontà del giudice di raccogliere la testimonianza del reato subito, tramite l’audizione.

I diversi tipi di audizione

L’audizione viene condotta dal Presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti e il Presidente stesso può avvalersi dell’ausilio di un familiare o di un esperto (psicologo, psichiatra, sociologo); questo tipo di audizione è prevista anche quando il minore è testimone di reato e in base all’art. 609decies del c.p. è garantita l’assistenza psicologica in tutte le fasi del processo.

Tuttavia, vi è un’altra tipologia di audizione definita all’interno della procedura dell’incidente probatorio, che sottolinea il fatto che il minore sia ascoltato sulle medesime circostanze, una sola volta durante tutto il processo e in modalità protetta.

Bisogna precisare che, durante l’ascolto eseguito dagli assistenti sociali, al minore non si può garantire la privacy prima di sapere cosa andrà a confidare, perché è possibile che si sia chiamati a rivelare ad altri la sua comunicazione. Tuttavia, nelle audizioni durante i procedimenti penali, in base all’art. 114 del c.p.p. è garantita la riservatezza di tutte le informazioni che vengono rivelate dal minore al Giudice.

Sensibilizzare all’uso dell’ascolto

Concludendo possiamo dire che l’ascolto non deve essere uno strumento usato solo ed esclusivamente dai professionisti.  E’ importante che le famiglie e i genitori stessi, siano sensibilizzati all’uso di questo strumento tanto bello quanto efficace, che permette di venire a conoscenza di situazioni che potrebbero ledere la sfera psico-fisica e sociale dei propri figli.

È importante parlare, dialogare, ma soprattutto ascoltarli e farli esprimere per riuscire a capire in modo determinante quali siano le esigenze da soddisfare e i problemi da risolvere.

 


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