Bigenitorialità dal punto di vista giuridico: come siamo arrivati fin qui? - PARTE I

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Bigenitorialità dal punto di vista giuridico: come siamo arrivati fin qui? - PARTE I

Bigenitorialità: diritto del minore. Convenzione di New York del 1989, Legge n. 176/1991, Carta di Nizza, Legge 54/2006.

La bigenitorialità: diritto del minorenne e dovere dei genitori

La bigenitorialità è il diritto del minorenne a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori anche qualora fossero separati o divorziati. Questo diritto scaturisce dal fatto che “l’essere genitori” rappresenta un impegno che si ha nei confronti dei figli e, di conseguenza, anche in caso di separazione e divorzio, questi ultimi hanno il diritto a mantenere rapporti con entrambi i genitori.  Varie leggi, a partire dalla Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo del 1989, si sono succedute nella regolamentazione del diritto in questione ma nella realtà c’è ancora tanto da fare. 

«È importante per il minore poter mantenere rapporti costanti con entrambi i genitori a meno che essi non siano dannosi per il suo sviluppo»

Bigenitorialità: cosa significa?

La bigenitorialità, detta anche cogenitorialità, è la “presenza equilibrata e continuativa di entrambi i genitori nella vita dei figli, considerata un diritto dei figli anche quando i genitori sono separati”[1].

Essa presenta quindi una doppia concezione:

-        È un dovere dei genitori in quanto l’“essere genitori” implica anche, ma non solo, un impegno a mantenere dei rapporti stabili e sereni con i propri figli;

-        È un diritto dei figli che è stato sancito dall’art 18 della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo del 1989.

La bigenitorialità si presenta come lo strumento di garanzia dello sviluppo psicofisico dei figli in quanto, anche in caso di separazione, ha l’obiettivo di mantenere dei rapporti stabili a livello quotidiano. 

Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo e Legge n. 176/1991

La Convenzione di New York del 1989 è di fondamentale importanza perché rappresenta un Trattato sui diritti umani che stabilisce i diritti civili, politici, economici, sociali, sanitari e culturali dei bambini.

Essa è stata ratificata e resa esecutiva in Italia dalla Legge n. 176/1991 che all’art. 18, riportando l’art. 18 della Convenzione, dispone che:

- Gli Stati faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune nei confronti dei figli e che tutto debba essere portato avanti nell’ottica dell’interesse preminente del fanciullo.

- Gli Stati, al fine di garantire e promuovere i diritti enunciati, accordano aiuti appropriati a genitori e tutori legali affinché essi possano esercitare le proprie responsabilità. Tali aiuti si sostanziano nella creazione di istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

La Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989 e la Legge n. 176/1991 rappresentano due pilastri del cammino verso il riconoscimento dei diritti dei minorenni. 

 

 

 

Note

[1] Definizione di https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bigenitorialit%C3%A0

Bibliografia

Michela Foti – Camilla Targher, Comunicare la separazione ai figli, Giraldi Editore, Bologna,2014

Sitografia

https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bigenitorialit%C3%A0

https://fra.europa.eu/it/eu-charter/article/24-diritti-del-minore

 




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