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Famiglia patriarcale, Costituzione ed uguaglianza tra coniugi. Una nuova prospettiva per l’attribuzione del cognome: aggiornamenti ed interventi giuridici
Famiglia patriarcale ed uguaglianza, nuove riforme all’orizzonte
“L’attribuzione del cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con il valore costituzionale dell’uguaglianza uomo – donna”1.
Sono ormai diversi decenni, precisamente con l’entrata in vigore della grande riforma del diritto di famiglia del 1975, che viene riscritto - quasi interamente - il libro I del Codice Civile “Delle persone e della famiglia” in ossequio ai principi di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.) ed il principio di parità dei figli, nati nel e fuori dal matrimonio (art. 30 Cost.).
Molti passi in avanti, da allora, sono stati compiuti ma ci sono ancora delle norme che segnano disparità e diseguaglianza tra i coniugi. Una di queste è proprio la questione relativa all’attribuzione del cognome paterno ai figli, che costituisce un segno distintivo della persona nella sua vita di relazione.
«La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare»
Attribuzione del cognome, i casi
La Corte Costituzionale, con la nota sentenza del 2016 e con la recente ordinanza del 2021, è stata chiamata a pronunciarsi su una norma implicita del nostro ordinamento, ovvero una norma non prevista in modo specifico da alcuna disposizione di Legge ma desumibile da alcuni articoli del Codice Civile, da un Regio Decreto del 1939 e da un DPR del 2000 (art.33) che, in pratica, dispongono l’attribuzione automatica del cognome paterno ai figli nati nel matrimonio.
Se il figlio nasce nel matrimonio, opera la presunzione di paternità ex art.231 c.c.: “Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio”. Diverso è il caso del figlio nato fuori dal matrimonio.
Se la madre riconosce il figlio prima del padre, gli potrà attribuire il cognome. Se il riconoscimento da parte di entrambi i genitori avviene in contemporanea, prevale il cognome paterno per quel favor del nostro ordinamento giuridico verso il patronimico, che appartiene anche alle regole dell’attribuzione del cognome nella famiglia fondata sul matrimonio.
Se la filiazione nei confronti del padre, invece, è stata accertata o riconosciuta in tempi successivi al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre2.
L’Europa interviene: gli interventi legislativi in Italia
La Corte Europea per i diritti umani di Strasburgo (CEDU, II sez., 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo c. Italia) ha condannato l’Italia per il fatto che nel nostro paese i coniugi non hanno la possibilità di dare ai propri figli solo il cognome della madre.
Dall’impulso europeo, i due importanti interventi della Corte costituzionale:
· Il primo è la sentenza della Corte Costituzionale 286/2016 che ha accolto la questione di legittimità costituzionale di una coppia italo – brasiliana e rappresenta una svolta sulla disciplina del cognome materno. Con la pronuncia è stata dichiarata l’incostituzionalità delle norme sulla disciplina del cognome, la quale non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.
Oggi i genitori, se sono d’accordo, possono dare al figlio appena nato entrambi i cognomi, facendo seguire quello materno a quello paterno. La Consulta ha definitivamente riconosciuto il diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori subordinata all’accordo tra gli stessi, in assenza del quale continuerà a prevalere il cognome paterno3. Per procedere basta la dichiarazione di entrambi dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile al momento della registrazione della nascita del figlio. Si può dare a quest’ultimo il doppio cognome, sia nel caso in cui sia nato nel matrimonio che fuori da esso. Il doppio cognome vale anche in caso di adozione e si può applicare anche ai figli di cittadini, entrambi italiani, nati all’estero (Circ. n. 1/2017 del Ministero dell’Interno).
· Il secondo importante intervento è l’ordinanza n. 18/2021della Corte Costituzionale: su accordo dei genitori può essere attribuito anche il solo cognome materno.
Con l’ordinanza in questione, la Corte Costituzionale ha sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale su di una norma legislativa di innegabile rilievo sociale, ossia sul principio secondo cui il cognome paterno è automaticamente acquisito alla nascita. Una questione che, da un lato, induce a riflettere su una visione dei rapporti umani (quella patriarcale) che è considerata dai più ormai superata e, dall’altro lato, solleva inevitabili problemi circa la rispondenza delle altre soluzioni ad esigenze di pubblico interesse di non poco rilievo.
La disciplina sulla trasmissione dei cognomi incide in modo decisivo non solo sull’identità individuale e familiare, ma anche sulla stabilità dei rapporti sociali, economici e culturali, così come sulla rintracciabilità degli individui, ad esempio per ragioni di ordine penale e processuale. Si tratta di una disciplina complessa che renderà indispensabile un più ampio ridisegno legislativo.
I due interventi della Corte Costituzionale, come sostenuto da una psicologa dell’età evolutiva facente parte del comitato ONU per i diritti dei bambini, affermano la parità tra il padre e la madre all’interno della famiglia, riconoscendo l’indiscutibile origine, “il punto di partenza” di ogni vita: la madre.
Note:
1 Corte Costituzionale, Sentenza n. 61/2006;
2 M. Acquaviva, “Cognome materno: quando?”, La Legge per tutti – Informazione e consulenza legale, 26 Giugno 2019;
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