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La giustizia riparativa: mediazione penale e mediazione penale minorile. Parte II
"Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni": la tutela della personalità dei minori coinvolti. Prevenzione e reinserimento sociale del reo. La cultura della Giustizia riparativa.
Misure ad hoc
La vittima, nel processo penale minorile, sebbene non possa costituirsi parte civile, trova maggiore spazio grazie al ventaglio di possibilità offerte - dal D.P.R. 448/88 - al minorenne che commette il reato. Nel processo penale minorile ci sono delle “terre di mezzo” nelle quali è possibile “fare giustizia” senza fare processi. Ne sono esempi gli articoli:
- Art. 9 del D.P.R. 448/88: “Accertamenti sulla personalità del minore”.
- Art. 27 del D.P.R. 448/88: “Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto”.
- Art. 28 del D.P.R. 448/88: “Sospensione del processo e messa alla prova”.
E’ necessario tener sempre presente che il processo penale minorile è un processo "del fatto e della personalità" e che le misure nei confronti del minorenne, in ossequio all’art. 1 D.P.R. 448/88, devono essere applicate in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative dello stesso, come “un vestito sartoriale cucito su misura per quel minorenne”.
<<La scelta del legislatore è indirizzata a modellare il processo ordinario per renderlo compatibile con la tutela della personalità del minore ancora in via di formazione>>
Ministero della Giustizia: interventi e progetti
Nei servizi territoriali, il dipartimento ha censito 16 progetti finanziati e realizzati nel 2019; 48 nel 2020; 57 nel 2021; altri 17 negli anni "2019-2020-2021" nella fase di esecuzione della pena presso Istituti penali per i Minorenni. La maggior parte di questi sono stati realizzati proprio durante la messa alla prova, dal 2014 ammessa anche per i maggiorenni. Basti pensare, ad esempio, alla ragazzina maltrattata dai compagni di classe - che l’accusavano di portare sfortuna -che incontra uno dei suoi persecutori per riceverne le scuse; o al piromane(condannato) di Sarno, in provincia di Salerno, che -a fine pena - si confronta con Sindaco e cittadini.
Queste sono vicende emerse da alcuni dei progetti finanziati dal Ministero della Giustizia, che da anni lavora per diffondere la cultura della giustizia riparativa: una chance nata nell’ambito del processo minorile ma che si sta allargando, a macchia di leopardo, anche alla sfera degli adulti.
Prevenzione e reinserimento sociale
Tema caro alla nostra Ministra della Giustizia -Marta Cartabia - che, il 13 e 14 dicembre 2021, a Venezia, durante la Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa -dedicato proprio al tema della giustizia riparativa -ha ribadito che l’obiettivo non è la clemenza bensì la prevenzione del crimine, liberando le vittime dal peso e dal trauma subito a causa del reato e offrendo ai condannati, soprattutto a quelli giovani, una seconda possibilità per poi provvedere al loro reinserimento sociale.
Certo, la giustizia riparativa che porta nel suo alveo il tema della mediazione penale è una grande sfida. Lo sa bene la nostra ministra che, ora, ha affidato ad un gruppo di esperti l’attuazione della riforma penale (L.134/2021) per stabilire una normativa organica. Tra i nodi da sciogliere vi sono l’istituzione dei centri di giustizia riparativa, l’accreditamento di quelli già esistenti e la formazione dei mediatori. D’altronde, aggiungerei, non bisogna dimenticare che l’ultimo comma dell’art. 27 della Costituzione Italiana recita: “Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato” ed ancora, che, il fine del diritto penale è la lotta contro il crimine che si realizza con la prevenzione. Quale strumento migliore della giustizia riparativa per tradurre questi principi in realtà?
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