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Abrogazione della protezione umanitaria. Rischio di irregolarità e non raggiungimento di un’integrazione socio-lavorativa. Nuovo Decreto Immigrazione: nuove speranze.
Abrogazione della protezione umanitaria
Stando ai dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nei primi sei mesi del 2018 è stata riconosciuta la protezione umanitaria al 74% delle domande di protezione internazionale presentate dai minori stranieri non accompagnati[1]. Con l’abrogazione della protezione umanitaria si viene a creare un serio problema per tale categoria, soprattutto dopo il compimento della maggiore età. Molti di loro hanno presentato domanda d’asilo, in quanto avevano una ragionevole aspettativa di ottenere il riconoscimento di protezione umanitaria. Il Decreto Salvini non prevede norme che esplicitamente restringono i diritti dei minori stranieri non accompagnati restringimenti che però troviamo de facto.
«Con l’abrogazione della protezione umanitaria si viene a creare un serio problema per i minori stranieri non accompagnati, soprattutto dopo il compimento della maggiore età»
Dati ed esempi utili
Secondo L’ISPI (Istituto di Politica Internazionale), quasi 700.000 persone sono a rischio di diventare irregolari in Italia entro la fine del 2020, proprioa causa dell’abolizione della protezione umanitaria.
In base alla nuova legge i neomaggiorenni, se richiedenti asilo, non potranno più accedere al sistema di accoglienza SPRAR, utile a garantire un’integrazione socio-lavorativa, ma solo ai CAS. Se titolari invece della nuova protezione speciale (vecchia protezione umanitaria) non potranno più accedere al sistema SPRAR, tranne che non siano stati già introdotti da minorenni, e neppure ai CAS.
A questo punto risulta fondamentale valutare per ciascun minore straniero non accompagnati se sussistono le seguenti fattispecie:
Il riconoscimento della protezione internazionale (il quale prevede requisiti più restrittivi)
La conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per studio, lavoro, o attesa occupazione al compimento della maggiore età.
Perché, dunque, è essenziale esaminare con criterio quale sia ilpercorso migliore per il minore? Può accadere che venga rigettata la domanda di protezione internazionale dopo il compimento della maggiore età, con la conseguenza che lo stesso perda la possibilità di regolarizzarsi anche da neomaggiorenne. L’alternativa è rappresentata dal poter richiedere il permesso per minore età prima dei 18 anni anziché presentare domanda di protezione internazionale.
Un recente spiraglio
Lo scorso 5 ottobre, il Consiglio dei Ministri ha approvato ilnuovo Decreto Immigrazione che riforma i Decreti Sicurezza. Viene ripristinato di fatto un permesso di soggiorno per motivi umanitari; esso verrà concesso agli stranieri che presentano seri motivi, in particolare di carattere umanitario. La protezione avrà la durata di due anni e non sarà una mera estensione dei permessi per casi speciali introdotti dalla legge 132/2018.
Diventano convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i permessi di soggiorno per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi, per assistenza minori.
L’articolo 1 del decreto introduce inoltre un nuovo principio di non respingimento o rimpatrioverso uno stato in cui i diritti umani siano violati in maniera sistematica e inoltre impedisce di rimpatriare chi ha una vita sociale consolidata in Italia.
Nonostante questa riforma rappresenti un passo in avanti verso una direzione di maggior rispetto dei diritti umani, sottolinea Emergency, siamo ancora lontani da una riforma organica volta a gestire le migrazioni come un fenomeno strutturale e non più emergenziale.
[1] Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione, Report di Monitoraggio - I Minori stranieri non accompagnati in Italia - pag 14.
Laureata in Servizio Sociale e Politiche Sociali presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, abilitata all’esercizio della professione e tutore volontario per minori stranieri non accompagnati. Educatrice presso casa famiglia.
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