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Misure rieducative per i minorenni: un’alternativa alla soluzione punitiva
Evitare la sanzione penale per minorenni in difficoltà: devianza minorile in costante aumento e misure rieducative
Aumentano i casi di devianza
Risulta sempre più frequente la possibilità che i minorenni attraverso la propria condotta entrino nel circuito penale. A differenza di quanto accade con gli adulti, dinanzi ad un minorenne imputato il nostro ordinamento giuridico non adopera un atteggiamento esclusivamente sanzionatorio ma si avvale di misure rieducative. Vi sono perciò istituti che evitano la sanzione penale interrompendo la possibilità di dare luogo al processo penale. Il fenomeno della devianza minorile è in costante aumento, questa crescita esprime in maniera esplicita il malessere che il mondo giovanile vive, un mondo emarginato ai confini della società e incompreso nei suoi bisogni fondamentali. La devianza può essere recuperata attivando percorsi formativi che prendano in considerazione innanzitutto la dimensione soggettiva della persona deviante nonché la situazione esistenziale in cui si trova.
« Il carcere come extrema ratio »
Recupero dalla devianza
Una volta stabilito che non sia opportuno ricorrere a misure detentive, possono essere assunte dal magistrato minorile alternative di recupero che il nostro ordinamento giuridico definisce misure rieducative.
Le medesime misure vengono disposte nei confronti di minorenni che diano manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il che ci fa capire che la stessa non è isolata ma sono presenti una pluralità di condotte irregolari.
La legge stabilisce che il minorenne irregolare per condotta/carattere può essere affidato al servizio sociale. Il termine affidamento in questo caso non comporta da parte dell’affidatario funzioni di custodia del minorenne, affidamento al servizio sociale significa realizzare un programma rieducativo individuando modalità, strutture di sostegno e strumenti di recupero su cui il servizio sociale dovrà vigilare.
In alternativa all’affidamento al servizio sociale, il minorenne verrà collocato in una casa di rieducazione o all’interno di un istituto medico psicopedagogico. Inoltre, alle stesse misure può essere sottoposto il minorenne che abbia avuto il perdono giudiziale o la sospensione condizionale, ammesso che ci sia la necessità di adottare misure rieducative.
Rinunciare alla sanzione
Può darsi che anche quando sia stato commesso un fatto costituente reato da parte di minorenni, si rinunci all’erogazione della sanzione.
Il motivo risiede nel fatto che pur essendo condotte rilevanti penalmente potrebbero non rappresentare un sintomo legato ad una distorsione del processo di socializzazione, ma essere correlate a un momento impulsivo, di sbandamento momentaneo.
Gli istituti funzionali che evitano il processo sono:
A) Proscioglimento per irrilevanza del fatto (Art.27 del DPR 448/88)
B) Perdono giudiziale (Art.169 del codice penale)
C) Sospensione del processo con messa alla prova (Art.168 bis codice penale)
Servizi sociali decisivi
Funzione rilevante nel processo penale minorile è svolto dai servizi del Ministero di Grazia e Giustizia nonché dal servizio sociale dell’ente locale. I servizi sociali individuano le problematiche del minorenne, realizzano progetti di recupero in seguito ad un costante ascolto e in forza di una strutturata comunicazione con il minorenne e la sua famiglia. In aggiunta, svolgono:
- trattamenti psicologici e sociali;
- individuano un piano organizzativo e metodologico ai fini delle attività rieducative;
- sostegno, vigilanza e socializzazione nel caso di messa alla prova;
- sostegno, vigilanza e socializzazione nel caso di affidamento ai servizi sociali.
Pertanto il servizio sociale opera su aree diverse, sviluppando un notevole impegno nell’attività di sostegno e di recupero dei minorenni devianti:
a) Area di assistenza e sostegno personale;
b) Area di diagnosi;
c) Area di osservazione del minorenne;
d) Area di prognosi e progettazione;
e) Trattamento e controllo.
Durante il processo penale l’assistente sociale opera al fianco del giudice per capire quali siano i provvedimenti più idonei da poter attuare.
Abbattere le mura del carcere
A questo punto sorge spontanea una domanda: il carcere minorile riesce a risolvere le problematiche sottostanti il minorenne condannato? La risposta è negativa.
Favorire la detenzione carceraria nel caso di minorenni significa, spesso, cronicizzare dei sintomi all'interno di un istituto che favoriscono l'allontanamento della persona con il mondo esterno.
La detenzione, soprattutto nei casi dei minorenni, non favorisce il reinserimento che il modello educativo carcerario auspica, piuttosto si trasforma in una segregazione distante dalla realtà. Forse è giunto il momento di investire in progetti rieducativi sia preventivi che conseguenziali al fatto, ma che diano risvolti positivi e quanto più possibile certi, al recupero del minorenne deviante.
Note bibliografiche:
Alfredo Carlo Moro – Manuale di diritto minorile
Giorgio Battistacci - Il carcere minorile risolve le problematiche e le difficoltà del minorenne?
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