L’Assistente sociale nel ruolo di “Libero Professionista”: un grande cambiamento per la professione

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L’Assistente sociale nel ruolo di “Libero Professionista”: un grande cambiamento per la professione

Identità professionale: l’apertura verso la disciplina della “libera professione”, promossa e contemplata dal nuovo Codice Deontologico dell’Assistente sociale.

La figura dell’assistente sociale 

Quella dell’assistente sociale può essere considerata una professione in continua evoluzione, propensa al cambiamento, proprio per meglio rispondere all’insorgere di nuovi bisogni sociali. Pertanto, richiede una continua formazione. 

«La difficoltà di riuscita non fa che aumentare la necessità di intraprendere» 

Una nuova prospettiva per la professione dell’Assistente sociale 

Siamo soliti vedere l’assistente sociale lavorare nel settore pubblico o nel settore privato, aree entrambe caratterizzate dalla presenza di una rigida e complessa logica amministrativa che, spesso, riduce l’intero operato al cosiddetto “lavoro di scrivania” e che limita la possibilità di avere un rapporto diretto con la persona a cui è rivolta l’azione, l’interesse e il supporto.  

Tuttavia, negli ultimi tempi, assistiamo all'abbandono, da parte di sempre più professionisti, del suddetto lavoro a favore di una maggiore autonomia che solo la libera professione consente. Non solo, quest’ultimo modus operandi permette all’assistente sociale di avere un contatto molto più diretto e profondo con la vita e le problematiche di coloro che hanno bisogno d’aiuto. 

L’assistente sociale come libero professionista costituisce, insomma, una nuova efficace ed efficiente risorsa, in quanto può rispondere tempestivamente alle richieste di sostegno pervenute.  

Gli ambiti d’intervento dell’Assistente sociale “Libero professionista” 

Questa nuova figura professionale è libera di fornire le proprie competenze a coloro che richiedono il suo sostegno. La formazione del libero professionista equivale alla stessa degli assistenti sociali dipendenti. Infatti, quanto maggiori saranno le competenze, tanto maggiore sarà la possibilità di offrire servizi sempre più pertinenti a quelli che sono i bisogni e le esigenze presentate.  

Per quanto riguarda gli ambiti di intervento, essi non variano. Il libero professionista, così come l’assistente sociale dipendente, può avere la facoltà di intervenire, ad esempio, in un percorso di mediazione familiare, affinché vi sia un recupero della relazione e del nucleo; può operare per la tutela del minore e/o fornire un supporto alla genitorialità; ancora, può occuparsi della tutela del benessere di persone anziane, disabili o con problemi psico/fisici. Inoltre, può intraprendere collaborazioni con altri esperti e altre figure professionali come, ad esempio, psicologi, educatori o avvocati.  

Riguardo quest’ultimo aspetto, le collaborazioni, è importante evidenziare che l’introduzione della figura dell’assistente sociale come libero professionista coincide con un altro importante cambiamento, ovvero il passaggio da un “Welfare state” caratterizzato da azioni messe in atto dallo Stato per la tutela dei cittadini, ad un “Welfare mix”, in cui forte è il connubio tra le azioni pubbliche e private.  

Come diventare libero professionista 

L’assistente sociale intenzionato ad intraprendere la carriera da libero professionista deve, entro e non oltre 30 giorni dall’inizio della sua attività professionale, provvedere all’apertura di una partita Iva da presentare all’Agenzia delle Entrate ed iscriversi alla gestione separata dell’Inps. 

Per richiedere l’attribuzione del numero di Partita IVA occorre compilare e presentare all’Agenzia delle Entrate il modello AA9/12, scaricabile dal sito ufficiale dell’Agenzia. Per quanto concerne la compilazione del modello, oltre ai dati anagrafici, il professionista deve specificare il tipo di attività professionale svolta, il luogo in cui si esercita l’attività, il luogo in cui sono conservati i documenti ed i registri contabili, nonché il regime fiscale che si intende applicare (regime ordinario o regime forfetario). 

Il modello AA9/12 compilato deve essere presentato secondo una delle seguenti modalità: 

  1. in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate; 
  1. in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate; 

in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica (c.d. intermediari abilitati). 

Se sei interessato a raccontare la tua esperienza o le tue riflessioni di assistente sociale siamo lieti di pubblicare un tuo articolo sul nostro blog. Per maggiori informazioni contatta la dott.ssa Serena Vitale (redazioneblog@progettofamiglia.org)
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