📬 Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità? Iscriviti alla Newsletter!
Complimenti!
Siamo lieti della tua iscrizione alla nostra newsletter. A breve inizierai a ricevere i nostri aggiornamenti.
In segno di benvenuto desideriamo farti un dono prezioso. Se vuoi, puoi accedere gratuitamente ad uno dei nostri corsi FaD Metodologici da 2 crediti.
Visita il "Negozio", scegli il corso che ti interessa e segnalacelo inviando un sms al numero 380 749 3597.
In breve tempo ti ricontatteremo al numero dal quale ci avrai scritto e attiveremo il tuo accesso gratuito al corso. Cordiali saluti, dr.ssa Carmela Carotenuto (responsabile del tutoraggio del Centro Studi).
Il beneficiando dell’Amministrazione di sostengo può sposarsi?
Libertà di matrimonio del beneficiando di amministrazione di sostegno. Diritto personalissimo, divieto del giudice, impugnazione e annullabilità del matrimonio.
Il beneficiando e la libertà di contrarre matrimonio
Il beneficiando dell’amministrazione di sostegno è libero di contrarre matrimonio. L’amministratore di sostegno non si sostituisce in toto alla persona del beneficiando ma compie solo quegli atti per cui è necessaria la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria. Possibile limitazione al diritto di sposarsi può avvenire, sulla base dell’ultimo comma dell’art. 411 del c.c., soltanto nel caso in cui sia necessario per l’esclusivo interesse del beneficiando. Per le stesse ragioni l’amministratore può invalidare il matrimonio o opporsi adesso.
«Il beneficiando dell’amministrazione di sostegno è libero di contrarre matrimonio, salvo divieto motivato del giudice»
Il matrimonio, un diritto personalissimo
Il matrimonio appartiene a uno dei diritti cd. personalissimi, in quanto rappresenta una scelta del tutto personale che non può essere demandata a terzi. Condizione necessaria, per poter contrarre il matrimonio, è il possesso della capacità legale di agire. Sono pertanto impedite le nozze al minore d’età e alla persona interdetta per espressa previsione normativa, come si evince dagli art. 85 e 119 del c.c.
Il beneficiando e la libertà di sposarsi
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non è privato della sua capacità legale di agire, che «conserva per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno».[1] Rimane pertanto libero di sposarsi.
L’impedimento del matrimonio
Ci si è chiesti se sia possibile impedire, anche solo temporaneamente, il matrimonio del beneficiando che non sia in grado di comprendere il significato e gli effetti che il matrimonio può avere sulla sua persona e sul suo patrimonio. A tale domanda non vi è risposta univoca, le linee di pensiero sono due e completamente differenti. Vi è chi tende ad esaltare la natura personalissima di tale diritto impedendo qualsiasi ingerenza dell’amministratore e chi ritiene possibile l’estensione dell’attività di quest’ultimo sempre che sia esercitata nell’esclusivo interesse del beneficiando.
Un ponte tra l’interdetto e il beneficiando
Nell’amministrazione di sostegno non vi è, come detto, una privazione della capacità legale che colpisce l’intera persona. Questo la differenzia dall’interdizione. Tuttavia l’ultimo comma dell’art. 411 crea un ponte tra i due istituti. Tale comma sancisce che: «Il giudice tutelare, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo e a quello tutelato dalle predette disposizioni». Il magistrato pertanto potrà disporre, anche per il beneficiando dell’amministrazione di sostegno, il divieto di contrarre matrimonio, laddove tale disposizione sia posta nell’esclusivo interesse di questo.
Cassazione: il giudice può vietare il matrimonio
Sulla questione è intervenuta la Cassazione a confermare con la sentenza 11536/2017 la possibilità per il giudice di vietare al beneficiario di contrarre matrimonio. Questa possibilità, come detto, trova la sua base normativa nell’ultimo comma dell’art. 411.
L’impugnazione del matrimonio
Nel caso in cui il matrimonio sia contratto da persona incapace di intendere e di volere, è espressamente sancito come rimedio l’impugnazione di questo atto ai sensi dell’art. 120 del c.c. Nel caso in cui si tratti di persona non interdetta e non beneficiaria di amministrazione di sostegno ma incapace, anche se tale incapacità è temporaneamente legata al momento della celebrazione del matrimonio, l’atto può essere impugnato dal solo coniuge colpito da incapacità. Questo attesta la natura personalissima dell’atto.
Annullabilità del matrimonio
Cosa succede nel caso in cui il beneficiario violi il divieto di contrarre matrimonio imposto dal giudice? In questo caso il matrimonio può essere invalidato ma solo setale annullamento sia posto in essere nell’esclusivo interesse del beneficiario e non nell’interesse degli eredi a non depauperare il patrimonio del beneficiando.
L’opposizione dell’amministratore di sostegno al matrimonio
Potrà l’amministratore di sostegno, oltre che invalidare un matrimonio già avvenuto, anche opporsi alla celebrazione o alle pubblicazioni ai sensi dell’art. 102 del c.c. Condizione necessaria è che vi sia un divieto al matrimonio imposto dal giudice tutelare ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 411 del c.c. Laddove sussistono i presupposti, sarà il giudice tutelare ad autorizzare l’opposizione dell’amministratore di sostegno.
Ti andrebbe di scrivere un articolo per il nostro blog?
Se sei interessato a raccontare la tua esperienza o le tue riflessioni di assistente sociale siamo lieti di pubblicare un tuo articolo sul nostro blog. Per maggiori informazioni contatta la dott.ssa Serena Vitale (redazioneblog@progettofamiglia.org)