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La rilevanza della volontà del beneficiando nell’Amministrazione di Sostegno
Nomina dell’amministratore di sostegno e capacità di intendere e di volere delle persone. Il ruolo della volontà del beneficiando.
Il rifiuto consapevole e non, quando tenerne conto?
Il rifiuto del beneficiando alla nomina dell’amministratore di sostegno non sempre è rilevante. Bisogna tenerne conto quando si tratta di persona afflitta da disabilità fisica ma totalmente lucida e consapevole. Lo stesso avviene nel caso in cui la persona consapevole risulti già assistita adeguatamente da persone a lui vicine. Quando si tratta di persona incapace di intendere e di volere, prevale la necessità di supporto sulla sua libertà e in questo caso specifico non si terrà conto della sua volontà.
«È necessario trovare un punto di equilibrio tra il rispetto dell’autodeterminazione e la necessità di protezione»
Presupposti dell’amministrazione di sostegno
I presupposti per poter attivare l'amministrazione di sostegno sono tipizzati dall'art. 404 del c.c. Ci si chiede se, oltre ai requisiti soggettivi e oggettivi indicati, sia da considerare una condizione necessaria il consenso del beneficiando; se la volontà di questi possa impedire la nomina dell'amministrazione di sostegno.
L'obiettivo della legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno è proteggere la persona priva in tutto o in parte di autonomia, rispettandone la sua dignità. Rispetto che viene garantito tenendo conto delle aspirazioni della persona come si evince dall'art. 410 del c.c.
La rilevanza della volontà
Cosa succede nel momento in cui il beneficiando manifesta la volontà di non essere “protetto”? Il giudice dovrà decidere se ascoltare la volontà oppositiva o procedere in ogni caso a disporre la protezione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22602 del 27 settembre 2017, ha disposto che non vi è una risposta certa ma che la scelta deve farsi dipendere da una serie di considerazioni legate alle situazioni concrete.
Dissenso di una persona consapevole
Nel caso in cui il dissenso viene manifestato da persona lucida, colpita da disabilità esclusivamente fisica, la sua volontà avrà un peso determinante. Si dovrà rispettare la sua contrarietà all'attivazione dell'amministrazione di sostegno per garantire la tutela del principio previsto nell'art.13 della Costituzione. Principio che sancisce l'inviolabilità della libertà personale e dunque la libertà di autodeterminazione di una persona dotata di capacità di intendere e di volere. La sentenza 22602 del 2017 prevede dunque che: «la volontà contraria all'attivazione della misura di sostegno, ove provenga da persona pienamente lucida non può non essere tenuta in debita considerazione.»
Persona consapevole adeguatamente supportata
La volontà del beneficiando, inoltre, risulta rilevante ogni qual volta non contrasta con la necessità di protezione; come nell'ipotesi in cui il dissenso proviene da persona già supportata da familiari nella gestione dei propri interessi personali o patrimoniali. Lo stesso può avvenire nel caso in cui l'adeguato supporto provenga da amici, conoscenti, persone di fiducia o sociosanitari. In sostanza, in tutti i casi in cui lo scopo della normativa viene comunque raggiunto non vi è la necessità di contrastare il dissenso del beneficiando alla nomina dell'amministratore di sostegno.
Persona incapace di intendere e di volere
Diversa è la fattispecie in cui, come si evince dalla medesima sentenza della Corte di Cassazione, «l'interessato rifiuti il consenso o si opponga alla nomina dell'amministratore di sostegno proprio a causa della patologia da cui è afflitto, ciò che lo rende inconsapevole del bisogno di essere aiutato, e per tale ragione, riluttante all'ingerenza di altri nella propria quotidianità». In questo caso particolare il giudice non potrà tenere conto della volontà oppositiva dell’interessato; dovrà primeggiare la necessità di cura di quest’ultimo attenuando l’impatto negativo che l’adozione di quest’atto può provocare sul beneficiando.
Un difficile equilibrio
In definitiva nel caso in cui l’opposizione dell’interessato sia strettamente collegata al suo disturbo psichico che gli impedisce di comprendere il bisogno di protezione, il giudice, pur modulando i compiti dell’amministratore di sostegno, non potrà tenere conto della sua volontà. È necessario trovare un punto di equilibrio tra il rispetto dell’autodeterminazione e la necessità di protezione.
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