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Gli effetti dell'Adozione in casi particolari: rapporti con la famiglia di origine, cognome e altri effetti
Diritti ed obblighi dell’adozione particolare
L’adozione in casi particolari prevede il permanere dei rapporti e dei diritti e obblighi verso la famiglia d’origine. L’adottato è, inoltre, considerato rientrante nel vincolo di parentela dell’adottante che sarà tenuto a mantenerlo ed educarlo. Non avrà invece usufrutto sui beni dell’adottato, né diritti ereditari su questo. Il minorenne avrà diritti ereditari nei confronti dell’adottante. Al cognome originario, tratto essenziale della personalità, verrà anteposto quello dell’adottante.
«L’adozione in casi particolari prevede il permanere dei rapporti e dei diritti e obblighi verso la famiglia d’origine»
I rapporti con la famiglia d’origine
L’adozione in casi particolari non estingue il vincolo di parentela con la famiglia d’origine, per cui l’adottato conserverà nei confronti di quest’ultima tutti i diritti e i doveri. Questo è quanto previsto nell’art. 300 del c.c. che continua al secondo comma prevedendo che: «l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge».
Cosa si intende per “parentela”
Quale effetto avrà quindi la riforma in materia di filiazione avvenuta con la legge n. 219/2012? Si applicherà anche alle adozioni in casi particolari? Nonostante tesi contrapposte a riguardo, la dottrina ritiene che l’art 74 del c.c., ai sensi del quale «la parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio sia nel caso in cui è avvenuta fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo», si applicherà anche alle adozioni in casi particolari. Nascerà pertanto un vincolo di parentela, uno status di figlio-parente anche in questo caso particolare di adozione.
Gli obblighi dell’adottante
Per quanto concerne gli obblighi a cui è tenuto l’adottante nei confronti dell’adottato questi sono previsti dall’art. 147 del Codice civile. Avrà dunque il dovere di mantenerlo, di istruirlo, e crescerlo secondo quanto previsto dalla medesima normativa.
Gli obblighi della famiglia d’origine
Si desume pertanto che l’obbligo di mantenimento cessa in capo alla famiglia di origine ma quest’ultimo potrà rivivere in tre casi tassativamente indicati:
revoca dell’adozione;
cessazione della responsabilità genitoriale dell’adottante;
sopravvenuta difficoltà economica degli adottanti.
Da quest’ultima condizione, nel caso di adozione da parte del coniuge della madre, si desume, come indicato dagli stessi giudici della Corte di cassazione, che l’obbligo di mantenimento del padre biologico si considera sospeso ma non estinto; pronto a riacquistare il proprio effetto nel momento in cui la nuova famiglia si trova in difficoltà economica.
Ambito patrimoniale
Per quanto riguarda l’ambito patrimoniale, invece, l’adottante non avrà alcun usufrutto sui beni del minorenne. Sarà considerato al pari di un tutore.
Diritti ereditari
Nulli saranno anche i diritti successori dell’adottante nei confronti dell’adottato e della sua famiglia, onde evitare che l’adozione venga effettuata per scopi patrimoniali.
L’adottato invece, in virtù del vincolo di filiazione che si crea avrà diritti ereditari, al pari di ogni figlio, nei confronti dell’adottante, rimanendo estraneo però ai diritti successori dei parenti di questo. L’adottato manterrà anche i diritti ereditari nei confronti della sua famiglia d’origine, in virtù della mancata estinzione del vincolo di parentela con questa.
Il cognome
Per quanto concerne il cognome, in questo particolare tipo di adozione, nel rispetto della ratio propria della normativa, è previsto che: «il minore non perde il cognome di origine ma acquista quello del padre adottivo che viene anteposto al primo».[1] Ciò per consentirgli di non perdere un tratto essenziale della sua personalità e per non estinguere il legame con la famiglia d’origine.
Deroghe
Questa disposizione ha trovato qualche deroga laddove la doppia attribuzione è risultata pregiudizievole all’interesse del minorenne adottato, a testimonianza del fatto che sarà sempre questo l’interesse da tenere in maggiore considerazione.
[1] Le adozioni in casi particolari, M. Rovacchi, l’officina del diritto
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