Reintegrazione sociale e rieducazione del minore: l'istituto della messa alla prova

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Reintegrazione sociale e rieducazione del minore: l'istituto della messa alla prova

Probation processuale e reinserimento sociale. Il fine ultimo della messa alla prova, tra limiti e migliorie.

Un sistema innovativo

L’istituto di messa alla prova, introdotto in Italia con l'art.28 del DPR 448/881, costituisce uno spunto per riflettere sui principi moderni dell’ambito penale; principi che prevedono il reinserimento sociale del minore attraverso un percorso personalizzato in concertazione con i Servizi Sociali territoriali e i servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia.

 <<Non si può tornare indietro e cambiare l’inizio ma si può iniziare da dove ci si trova e cambiare il finale>>

 

Origini e obiettivi

La messa alla prova è uno strumento normativo innovativo, che trova la sua fondamentale ratio nel reinserimento sociale del minore. Esso ha una doppia natura giuridica: sostanziale, perché può essere causa di estinzione del reato; processuale, in quanto sospende il procedimento penale.

Al momento della sospensione, che può avvenire a partire dall'udienza preliminare, si elabora in collaborazione con i Servizi Sociali un progetto personalizzato per la reintegrazione del minore nel tessuto sociale. Sarà proprio nel suo ambiente, infatti, che il Giudice avrà l'opportunità di valutare sia la personalità del ragazzo, che le diverse circostanze verificatesi al momento del reato da quest’ultimo commesso2.

Cooperazione funzionale 

Il progetto prevede, dunque, il coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente. Nello specifico, esso include le modalitĂ  di partecipazione allo stesso degli operatori, le eventuali azioni dirette a riparare le conseguenze del reato - volte a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa - e le attivitĂ , precedentemente stabilite e concordate, che il ragazzo dovrĂ  svolgere.

Il periodo di sospensione può durare per un massimo di tre anni e, al termine di esso, come previsto dall’articolo 29, il Giudice fisserà una nuova udienza nella quale dichiarerà, tramite sentenza, il reato estinto - qualora le valutazioni del progetto abbiano dato esito positivo - o il proseguimento del processo3.

Limiti e migliorie

Da quanto affermato, emerge che l’obiettivo principale della messa alla prova sia quello di evitare al ragazzo l'ingresso nel circuito penale, prevenendo una stigmatizzazione e un etichettamento senza dubbio disfunzionali.

Il collegamento con i Servizi territoriali, in una prospettiva di rete, offre l’opportunità all’individuo sia di riacquisire e stabilire la propria posizione sociale, che di rimediare al danno effettuato. Tuttavia, ciò avviene con non poche difficoltà e limiti applicativi, basti pensare alla standardizzazione dei progetti, alle tempistiche dei processi e delle sentenze e i contesti invariati in cui i probandi fanno eventualmente ritorno dopo l’esito positivo del progetto4.

Seppur la normativa appare innovativa e sicuramente positiva, ha in se ampi margini di miglioramento sul piano strutturale e processuale.

 

SITOGRAFIA

1  http://www.camerapenaleminorile.it

2 https://laricerca.loescher.it

3 https://www.gazzettaufficiale.it

BIBLIOGRAFIA

4 "La messa alla prova per i minori: la rassegnazione entusiasta di una normativa incompleta", G. Di Gennaro, 2018, Franco Angeli, Milano.

 

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