Come si svolge il procedimento per l’adozione in casi particolari?

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Come si svolge il procedimento per l’adozione in casi particolari?

Assistente Sociale e procedura d’Adozione in casi particolari di minorenni: ruoli, percorso, sentenza, impugnazione e revoca.

Tra Tribunale e Servizi sociali… 

L’adozione in casi particolari è caratterizzata da uno specifico procedimento che si instaura presso il Tribunale per i minorenni territorialmente competente. Il primo passo è quello di presentare, mediante moduli appositi, un’istanza al Tribunale, il quale con l’ausilio dei Servizi Sociali verifica la capacità dell’adottante di assumere questo ruolo. Successivamente, il Giudice emana una sentenza non retroattiva di adottabilità o non adottabilità che potrà essere impugnata nei casi previsti dalla legge.

«L’Adozione in casi particolari è caratterizzata da uno specifico procedimento che si instaura presso il Tribunale per i minorenni»

Uno strumento importante ma lacunoso 

Cerchiamo di esporre in modo chiaro e schematico come si svolge il procedimento per l’adozione in casi particolari, evitando discorsi lunghi e macchinosi circa le discordanze tra dottrina e giurisprudenza, tipiche dei giuristi. 

L’adozione in casi particolari è disciplinata dagli articoli 44 a 57 della legge n. 184 del 4 maggio 1983. Essa è rivolta esclusivamente al compimento dell’interesse del minorenne, non facendo soltanto fronte ai casi di abbandono, ma anche a quelle ulteriori situazioni di difficoltà in cui l’adozione è una soluzione ottimale per quei minorenni che conservano i rapporti e i vincoli con la famiglia d’origine.

Occorre riconoscere che il procedimento dell’adozione è piuttosto lacunoso e non ci sono per il minorenne garanzie processuali chiare. Nonostante ciò, il legislatore non manca di precisare che l’adozione realizza il suo preminente interesse.

Come inizia il procedimento di adozione in casi particolari?

La competenza a pronunciarsi sull’adozione in casi particolari spetta al Tribunale per i minorenni territorialmente competente, ovvero quello del Distretto dove si trova il minorenne (art. 56 l. 4 maggio 1983, n. 184), avendo rilevanza non tanto la sua residenza, quanto piuttosto il concetto di dimora reale ed attuale. 

L’istanza di adozione in casi particolari è prodotta dalla persona o dalla coppia che intende adottare un minorenne che si trova in una delle fattispecie previste dalla legge. Va redatta su appositi moduli, solitamente scaricabili dal sito internet del Tribunale, e va corredata con documenti in carta libera quali:

  • il certificato di nascita dei richiedenti;
  • lo stato di famiglia dei richiedenti;
  • il casellario penale dei richiedenti;
  • i documenti attestanti il reddito;
  • l’atto integrale di nascita del minorenne;
  • il certificato di morte dei genitori del minorenne, qualora egli abbia compiuto sedici anni;
  • l’eventuale copia del decreto di nomina del tutore.

La procedura è esente da ogni imposta. 

Cosa fa il Tribunale che riceve l’istanza di adozione? 

L’art. 57 della Legge sull’adozione prevede che il Tribunale debba verificare che ricorrano le circostanze previste dall’art. 44 della medesima legge e che l’adozione realizzi l’interesse del minorenne.

Il Tribunale (art. 57 comma 2), a tal fine, incarica i Servizi Sociali di svolgere le indagini utili a verificare:

  • l’idoneità e la capacità dell’adottante di istruire il minorenne e di educarlo in un contesto sociale e familiare adeguato;
  • la sussistenza dei motivi per i quali l’adottante desideri adottare il minorenne, aprendo la possibilità di una convivenza idonea;
  • la compatibilità tra la personalità dell’adottante e del minorenne. 

Si comprende bene, quindi, il ruolo centrale dei Servizi Sociali, i quali fungono da ponte fra il Tribunale e la persona o la coppia adottante, solitamente realizzato mediante colloqui volti a verificare l’effettiva disponibilità a sostenere i compiti che tale situazione richiede, pur non escludendo definitivamente (nell’adozione in casi particolari) il legame con i genitori biologici.

La natura “costitutiva” della sentenza

Al termine delle indagini istruttorie il Tribunale, sentito il P.M. e omessa ogni altra formalità di procedura, decide in Camera di Consiglio con sentenza di far luogo o meno all’adozione. La sentenza di adozione inizia a produrre i suoi effetti dal momento in cui è pronunciata, essendo una pronuncia costitutiva non retroattiva. Finché la sentenza non è emanata, però, adottante e adottando possono sempre revocare il consenso prestato.

Impugnazione della sentenza

Da chi può essere impugnata la sentenza di adozione?      

Sono legittimati ad impugnare la sentenza dinanzi la Corte d’Appello in Camera di Consiglio entro 30 giorni l’adottante, l’adottando, il P.M. e il genitore naturale del minorenne seppur decaduto dall’esercizio della potestà genitoriale (Cass. N. 6051 del 18.04.2012), permanendo, invece, la sua qualità di parte nel procedimento.

È possibile revocare la sentenza?

L’adozione in casi particolari, a differenza dell’adozione legittimante, può essere revocata nei casi previsti dall’art. 51. La richiesta può essere effettuata:

  • dall’adottante con età maggiore ai quattordici anni, il quale abbia attentato alla vita degli adottanti o dei loro discendenti;
  • dai potenziali eredi dell’adottante deceduto in seguito alle azioni dell’adottato;
  • dall’adottato, nel caso in cui l’adottante abbia attentato alla sua vita;
  • dal P.M. per violazione dei doveri degli adottanti.

Persistono numerose le questioni controverse in magistratura e una burocrazia fin troppo lunga.


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