I paesi di origine sicuri

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I paesi di origine sicuri

Decreto sicurezza: immigrazione e tutela dei diritti umani. Il principio di non-refoulement.

Una nuova normativa 

Il decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, meglio conosciuto come decreto sicurezza, reca disposizioni urgenti in tema di immigrazione e protezione internazionale; il testo risulta complesso e articolato se lo si confronta alle poche norme che precedentemente disciplinavano la materia dell’immigrazione. L’intento principale è quello di migliorare la sicurezza dei cittadini e rendere più efficace la gestione dell’immigrazione. 

«L’intento principale è quello di migliorare la sicurezza dei cittadini e rendere più efficace la gestione dell’immigrazione» 

Il contenuto  

Il decreto, ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del Paese di origine sicuro, previsto dalla Direttiva n. 32 UE del 2013, all’articolo 36, e recepito nel nostro ordinamento soltanto nel 2018. 

Il 4 ottobre 2019 è stato effettivamente emesso dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con i Ministri dell’Interno e della giustizia, il decreto di Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legislativo, n. 25/ 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e che contiene una lista di Stati non appartenenti all’Unione Europea, definiti appunto “sicuri”. 

I requisiti  

Uno Stato viene considerato Paese di origine sicuro qualora, in base alla situazione giuridica, all'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e alla situazione politica generale, si possa dimostrare che, generalmente e costantemente, non esista tortura o trattamento inumano o degradante o punizione e non esista alcuna minaccia causata da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno, così come previsto dalla direttiva n. 85/2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.  

In tali paesi, che non fanno parte dell’Unione Europea, si presume sia garantita la tutela dei diritti umani e i cittadini, quindi, non avrebbero bisogno di chiedere protezione internazionale. L’appartenenza di un cittadino ad un paese di origine sicuro comporterebbe, di conseguenza, la manifesta infondatezza della domanda. 

Il principio di non-refoulement 

Al contrario invece, la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, all'art.33, sancisce il principio di non-refoulement prevedendo che non è possibile espellere un rifugiato riportandolo in paesi in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate. Tale principio subisce una deroga nel momento in cui il soggetto è considerato un pericolo per la sicurezza del paese o della collettività (art 33 Convenzione di Ginevra). 

 


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