📬 Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità ? Iscriviti alla Newsletter!
Complimenti!
Siamo lieti della tua iscrizione alla nostra newsletter. A breve inizierai a ricevere i nostri aggiornamenti.
In segno di benvenuto desideriamo farti un dono prezioso. Se vuoi, puoi accedere gratuitamente ad uno dei nostri corsi FaD Metodologici da 2 crediti.
Visita il "Negozio", scegli il corso che ti interessa e segnalacelo inviando un sms al numero 380 749 3597.
In breve tempo ti ricontatteremo al numero dal quale ci avrai scritto e attiveremo il tuo accesso gratuito al corso. Cordiali saluti, dr.ssa Carmela Carotenuto (responsabile del tutoraggio del Centro Studi).
Decreto sicurezza: immigrazione e tutela dei diritti umani. Il principio di non-refoulement.
Una nuova normativaÂ
Il decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, meglio conosciuto come decreto sicurezza, reca disposizioni urgenti in tema di immigrazione e protezione internazionale; il testo risulta complesso e articolato se lo si confronta alle poche norme che precedentemente disciplinavano la materia dell’immigrazione. L’intento principale è quello di migliorare la sicurezza dei cittadini e rendere piĂą efficace la gestione dell’immigrazione.Â
«L’intento principale è quello di migliorare la sicurezza dei cittadini e rendere piĂą efficace la gestione dell’immigrazione»Â
Il contenuto Â
Il decreto, ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del Paese di origine sicuro, previsto dalla Direttiva n. 32 UE del 2013, all’articolo 36, e recepito nel nostro ordinamento soltanto nel 2018.Â
Uno Stato viene considerato Paese di origine sicuro qualora, in base alla situazione giuridica, all'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e alla situazione politica generale, si possa dimostrare che, generalmente e costantemente, non esista tortura o trattamento inumano o degradante o punizione e non esista alcuna minaccia causata da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno, così come previsto dalla direttiva n. 85/2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Â
In tali paesi, che non fanno parte dell’Unione Europea, si presume sia garantita la tutela dei diritti umani e i cittadini, quindi, non avrebbero bisogno di chiedere protezione internazionale. L’appartenenza di un cittadino ad un paese di origine sicuro comporterebbe, di conseguenza, la manifesta infondatezza della domanda.Â
Il principio di non-refoulementÂ
Al contrario invece, la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, all'art.33, sancisce il principio di non-refoulement prevedendo che non è possibile espellere un rifugiato riportandolo in paesi in cui la sua vita o la sua libertĂ sarebbero minacciate. Tale principio subisce una deroga nel momento in cui il soggetto è considerato un pericolo per la sicurezza del paese o della collettivitĂ (art 33 Convenzione di Ginevra).Â
Laureata in giurisprudenza presso l'UniversitĂ Federico II di Napoli, Praticante avvocato, insegnante di diritto ed economia per la scuola secondaria di secondo grado.
Ti andrebbe di scrivere un articolo per il nostro blog?
Se sei interessato a raccontare la tua esperienza o le tue riflessioni di assistente sociale siamo lieti di pubblicare un tuo articolo sul nostro blog. Per maggiori informazioni contatta la dott.ssa Serena Vitale (redazioneblog@progettofamiglia.org)