La cura personale: nodo centrale dell’amministratore di sostegno

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La cura personale: nodo centrale dell’amministratore di sostegno

Ruolo dell’amministratore di sostegno, patrimonio e cura della persona. Vita quotidiana e familiare. Delega a terzi e co-amministratore.

Qual è il ruolo principale dell’amministratore di sostegno?

La giurisprudenza, da sempre, è stata convinta che il raggio di azione dell’amministratore di sostegno, si limitasse alla gestione dell’ambito economico-patrimoniale, senza tener conto delle esigenze personali del beneficiario. Soltanto con due decisioni del Tribunale di Modena del 25 e 26 ottobre 2017, vengono inclusi tra i compiti dell’amministratore di sostegno anche la gestione degli interessi soggettivi, rendendo la  “cura personale” il fulcro dell’incarico. Si nota, quindi, un passaggio netto da un modello che consacrava la centralità del patrimonio, ad un modello che ritiene prioritaria la cura della persona.

«Assistiamo ad un passaggio netto da un modello che consacrava la centralità del patrimonio, ad un modello che ritiene prioritaria la cura della persona»

Centralità giuridica della cura personale 

Nella normativa che riguarda l’amministrazione di sostegno, la cura personale trova la propria legittimazione negli art. 404, 405 (comma IV) e 408 (comma I) del Codice civile. In tali norme scompare il termine “potere di cura” e si parla, invece, di “atti di cura” o di “fini di cura della persona” intesa come categoria più ampia all’interno della quale sono ricompresi:

  • in termini generici, la capacità di ascolto dei bisogni e dei desideri del soggetto debole e la valutazione delle sue aspirazioni;
  • in termini specifici, le scelte residenziali, l’assunzione di personale dipendente per l’assistenza e la somministrazione di terapie, l’attivazione dell’intervento dei servizi sociali ed il consenso informato ad atti terapeutici.

Risulta, da tale dettato, evidente, che i compiti dell’amministratore di sostegno sono ormai ampliati rispetto alla sola gestione degli interessi economico-patrimoniali, e si estendono  alla cura personale e alle decisioni sanitarie. Anche se in dottrina persiste ancora una giurisprudenza, ormai minoritaria, la quale sostiene che l’interdizione sia l’unico strumento in grado di offrire una protezione adeguata alle esigenze personali dell’interessato. 

I compiti relativi alla cura personale 

La cura personale è, quindi, l’insieme degli atti e delle attività inerenti alla vita quotidiana, familiare ed extrapatrimoniale. Tra i compiti che vi rientrano abbiamo:

  • le convenzioni matrimoniali;
  • le decisioni relative a separazione e divorzio (possiamo, ad esempio, pensare alla formulazione della domanda di separazione, alla prosecuzione di un procedimento in precedenza avviato dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno, o alla partecipazione all’udienza di comparizione personale in sostituzione della persona rappresentata);
  • il riconoscimento o disconoscimento di un figlio;
  • eventuali sottoscrizioni di contratti, come il contratto di locazione oppure il  contratto di ospitalità presso una struttura.

Non vi rientrano, invece, le decisioni sanitarie e bioetiche, che riguardano cioè la salute fisica e psichica dell’interessato. 

Amministratore di sostegno: delega a terzi e co-amministratore 

In caso di amministratore di sostegno professionista (ad esempio un avvocato designato dal giudice), che non sia legato al beneficiario da vincoli affettivi o di parentela, l’amministratore di sostegno può delegare a terzi la cura personale. L’amministratore ha la responsabilità di verificare che i terzi svolgano il loro compito esclusivamente nell’interesse del beneficiario. 

Esiste anche la possibilità, non espressamente prevista dal dettato normativo, ma introdotta dalla giurisprudenza, di poter nominare un co-amministratore. In questo caso abbiamo una “gestione doppia”, laddove emerga la necessità di particolari competenze tecniche sia dal punto di vista finanziario che contabile o economico, oppure sul terreno della cura della persona, in relazione ad alcune operazioni specifiche da compiersi. Può infatti accadere che l’amministratore non sia capace di fronteggiare al meglio operazioni economico-patrimoniali di particolare delicatezza e abbia bisogno di un co-amministratore.

Se sei interessato a raccontare la tua esperienza o le tue riflessioni di assistente sociale siamo lieti di pubblicare un tuo articolo sul nostro blog. Per maggiori informazioni contatta la dott.ssa Serena Vitale (redazioneblog@progettofamiglia.org)
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